Contenuto
Onde rispondere al quesito posto, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 152/06 “produttore di rifiuti” è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
Venendo nello specifico all’attività di manutenzione all’art. 230 del d.lgs n. 152/06 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture1 - al comma 1 si legge che “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”2.
Dalla lettura della norma si evince che si prevedono, quindi, due soggetti quali potenziali manutentori produttori di rifiuti:
• il gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico;
• i terzi incaricati direttamente dal gestore stesso, dell’esecuzione dell’attività di manutenzione.
Il dato di rilievo ai fini dell’attribuzione della qualifica di produttore è l’effettuare materialmente l’attività di manutenzione. La giurisprudenza ha sottolineato in più occasioni che il produttore dei rifiuti è il manutentore stesso, in quanto i rifiuti esitano proprio dalla manutenzione3.
Proprio tale soggetto in qualità di manutentore-produttore sarà gravati degli gli oneri e le responsabilità previste dalla normativa ambientale in relazione alla classificazione, deposito temporaneo, avvio a recupero e/o smaltimento etc.
Tuttavia, occorre ricordare che “produttore dei rifiuti” non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione4.
In conclusione, si può affermare che ai sensi dell’art. 230, c. 1 può ritenersi produttore dei rifiuti sia il gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico sia i terzi incaricati direttamente dal gestore nell’esercizio dell’attività.