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Il proprietario del sito contaminato, in assenza di adeguata istruttoria, è tenuto, ai sensi del secondo comma dell’art. 245 TUA:
• a darne notizia alla regione, provincia ed al comune territorialmente competenti;
• attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242 TUA.
Quanto disposto dal legislatore ambientale è stato ulteriormente specificato nella Nota esplicativa del 2018, la quale prevede che “il proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 240, comma 1, lett. l) e 245. Comma 2 del D. Lgs. n. 152/06”.
Una recente pronuncia del TAR Campania1, richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato2, ha precisato che la preliminare messa in sicurezza è diretta ad evitare ulteriori danni ed il propagarsi dell’inquinamento. Pertanto, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone l’individuazione del responsabile.
Ne consegue che le ulteriori attività, conseguenti al verificarsi di un fenomeno di potenziale contaminazione, possono essere imposte solo al responsabile dell’inquinamento. Ciò emerge chiaramente anche dal dato letterale dell’art. 242 del D. Lgs. 152 del 2006, salvo la possibilità riconosciuta dal legislatore ambientale al proprietario di provvedere spontaneamente alla bonifica nell’ipotesi i cui manchi un’istruttoria così come se al termine di questa sia stata accertata la responsabilità in capo ad un soggetto diverso.
L’onere di ricercare ed individuare il soggetto responsabile grava sull’autorità amministrativa3, ossia quest’ultima dovrà individuare il soggetto che, tramite un comportamento commissivo od omissivo abbia generato la contaminazione del sito. Precisamente l’ente competente è individuato dal legislatore ambientale4 nella Provincia, la quale è tenuta a svolgere le opportune indagini dirette ad individuare il responsabile dell’inquinamento e, con ordinanza motivata, imporgli i comportamenti di cui al’art. 242 TUA.
La richiamata sentenza del TAR Campania sul punto precisa che “una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica, e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità; risulta necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell’inquina
mento (…)”.
In conclusione, la sola qualità di proprietario del sito contaminato, in assenza di adeguata istruttoria che lo individui anche quale responsabile dell’inquinamento, non integra presupposto sufficiente per imporre i comportamenti di cui all’art. 242 TUA. Pertanto questi sarà tenuto ai soli comportamenti summenzionati, nonché a risponderne, eventualmente, da un punto di vista patrimoniale i sensi dell’art. 253 TUA5.