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La questione è se la mancata recinzione del fondo da parte del proprietario sia prova della colpevolezza e si inquadra nella responsabilità ex art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Una recentissima pronuncia del Tar Puglia, Lecce, Sez. II, del 20 febbraio 2020, n. 246 argomenta in proposito.
Si muove dall’art. 192 d. lgs. n. 152/06, che vieta il deposito, immissione e abbandono incontrollato di rifiuti (commi 1 e 2) e impone l’obbligo ai trasgressori di “… procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”.
Il tribunale amministrativo ricorda la giurisprudenza dominante, secondo la quale un ordine di rimozione dei rifiuti possa essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo. Si esclude in altri termini che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva.
Ne discende l’illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo, a meno che non siano corredati dalla adeguata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta, alla stregua di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione dell’imputabilità soggettiva della condotta.
Nel caso di specie il Comune aveva, invece, emanato l’ordine di rimozione sulla base del solo dato, di per sé neutro, della proprietà dell’area in esame, non essendovi stato un accertamento in relazione alla configurabilità di una qualche forma di corresponsabilità.
Il tribunale afferma con sicurezza che la circostanza della mancanza di recinzione del fondo non è rilevante nella direzione della colpevolezza.
Venendo al punto centrale, quindi, l’obbligo di diligenza del proprietario va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto, ma solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. Ne deriva che la mancata recinzione del fondo, che oltretutto ha effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà, e non un obbligo.
In conclusione, qualora il proprietario non abbia provveduto alla recinzione dell’area, ciò non può costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo.