Se nel corso di una attività di trasloco si producono rifiuti non pericolosi e assimilabili agli urbani, il produttore come li potrà gestire?

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Prima di fornire risposta al quesito vale la pena di ricorda che cosa si intenda per “produttore del rifiuto”. Costui è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)1.

Esiste, quindi, un produttore inziale, ossia colui la cui attività produce rifiuti; un produttore giuridico, ossia colui al quale è giuridicamente riferibile l’attività di produzione del rifiuto; un nuovo produttore, ossia colui che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto.

Se volgiamo considerare una attività di trasloco dobbiamo quindi porci la questione su chi sia il produttore dei rifiuti esitanti. Senza volerci addentrare nella disquisizione, si potrebbe dire che di solito si opera in esecuzione di contratti di appalto e che la volontà di disfarsi di determinati oggetti/sostanze è del soggetto titolare o formale responsabile del bene/servizio da cui originano i rifiuti, che rivestirà la qualifica di produttore. Potrebbe, però, accadere che nel contratto di appalto siano presenti delle clausole che dispongano diversamente.

Veniamo ora ai rifiuti non pericolosi ed assimilabili agli urbani oggetto di trasloco.

Il produttore potrebbe optare per il deposito temporaneo degli stessi e allora dovrà seguire le norme del d.lgs n. 152/06 previste all’art. 183 co. 1 lett. bb).2

Se invece decida di non procedere al deposito temporaneo, i rifiuti potranno essere conferiti direttamente all’impianto di destinazione finale:

- per mezzo di trasportatore terzo, munito di precipua iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1;

- in proprio, se in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1;

Oppure potrà conferire i rifiuti:

- al soggetto Gestore del servizio pubblico di igiene urbana;

- al Centro di Raccolta Comunale.

In conclusione i rifiuti esitanti dal trasloco possono essere gestititi dal produttore nei modi sopra descritti.


1 Art. 183 lett. f) del d.lgs n. 152/06.

2 Deposito temporaneo” il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

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