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Prima di fornire risposta al quesito vale la pena di ricorda che cosa si intenda per “produttore del rifiuto”. Costui è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”1.
Esiste, quindi, un produttore inziale, ossia colui la cui attività produce rifiuti; un produttore giuridico, ossia colui al quale è giuridicamente riferibile l’attività di produzione del rifiuto; un nuovo produttore, ossia colui che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione del rifiuto.
Se volgiamo considerare una attività di trasloco dobbiamo quindi porci la questione su chi sia il produttore dei rifiuti esitanti. Senza volerci addentrare nella disquisizione, si potrebbe dire che di solito si opera in esecuzione di contratti di appalto e che la volontà di disfarsi di determinati oggetti/sostanze è del soggetto titolare o formale responsabile del bene/servizio da cui originano i rifiuti, che rivestirà la qualifica di produttore. Potrebbe, però, accadere che nel contratto di appalto siano presenti delle clausole che dispongano diversamente.
Veniamo ora ai rifiuti non pericolosi ed assimilabili agli urbani oggetto di trasloco.
Il produttore potrebbe optare per il deposito temporaneo degli stessi e allora dovrà seguire le norme del d.lgs n. 152/06 previste all’art. 183 co. 1 lett. bb).2
Se invece decida di non procedere al deposito temporaneo, i rifiuti potranno essere conferiti direttamente all’impianto di destinazione finale:
- per mezzo di trasportatore terzo, munito di precipua iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1;
- in proprio, se in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1;
Oppure potrà conferire i rifiuti:
- al soggetto Gestore del servizio pubblico di igiene urbana;
- al Centro di Raccolta Comunale.
In conclusione i rifiuti esitanti dal trasloco possono essere gestititi dal produttore nei modi sopra descritti.