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La pratica della fertirrigazione è idonea a sottrarre il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, ma affinché si possa parlare di fertirrigazione occorre che si verifichino alcune condizioni.
L’utilizzazione agronomica comporta l’esclusione - in deroga - dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, solo qualora ricorrano i presupposti di cui il Decreto Ministeriale 25 febbraio 20161. Il suddetto decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze, individuati all’art. 2 (Ambito di applicazione), commi 1 e 2 del medesimo D.M. in accordo con quanto stabilito dall’art. 112 (Utilizzazione agronomica) del D.Lgs. 152/2006.
Alcuni materiali2, infatti, contendo sostanze nutritive ed ammendanti possono essere utilizzati con effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo, sul suolo agricolo.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si rende necessaria l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo3.
Per di più, le attività idonee a sottrarre i rifiuti dalla relativa disciplina ordinaria e dalle correlate ipotesi di reato in quanto integranti un’eccezione alla regola devono essere dimostrate dalla parte che vi abbia interesse4.
Si faccia ora l’ipotesi che i liquami siano stati posizionati direttamente sul terreno senza impermeabilizzazione onde evitare la dispersione degli effluenti liquidi nell’ambiente circostante e che le materie fecali siano così lasciate sul terreno senza essere utilizzate.
Si potrebbe invocare la fertirrigazione?
Una tale situazione non sembra configurare il caso della fertirrigazione, salvo che il soggetto riesca a dimostrare il contrario, poiché la prova dell’esistenza delle circostanze e presupposti idonei a sottrare le deiezioni animali al regime penale sui rifiuti incombe sulla parte interessata, trattandosi di casi integranti eccezioni al regime ordinario disciplinante la gestione del rifiuti e la relativa rilevanza penale5.