Se un soggetto si limita a realizzare un accumulo di rifiuti senza procedere attività di trasformazione, recupero o riciclo si può configurare il reato di discarica abusiva?

Contenuto

La “discarica” è definita ai sensi del d.lgs n. 36/03, art. 2 lett. g quale “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.

Il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata è così contemplato ai sensi dell’art. 256, comma 3 del d.lgs n. 152/06: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

Onde configurarsi il reato, la giurisprudenza ritiene necessaria una condotta ripetuta: i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, che viene trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato1.

La stessa giurisprudenza profila in modo orientativo le caratteristiche della discarica da ritenersi abusiva e, quindi, tali da rappresentare un indicatore valido della enucleazione della condotta vietata:

  • accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata;
  • eterogeneità dell’ammasso dei materiali;
  • definitività del loro abbandono;
  • degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione2.

La discarica abusiva dovrebbe , quindi, presentare una o più delle caratteristiche suesposte3.

Si rende, quindi, necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato4.

La giurisprudenza ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo5. La ragione risiede nel fatto che tali attività sono proprie di discariche correttamente autorizzate, ma non costituiscono elementi indispensabili per ritenere l’esistenza di una discarica abusiva. In buona sostanza l’autore del reato si può ben limitare a realizzare un accumulo dei rifiuti6.

In conclusione l’autore del reato di discarica abusiva può limitarsi a realizzare un accumulo di rifiuti senza procedere ad attività di trasformazione, recupero o riciclo. Si ritiene del tutto irrilevante l’assenza di tali ultime attività.


1 Cass. Pen., Sez. III , del 3 novembre 2013, n. 47501; Sez. III, del 12 maggio 2004, n. 27296.

2 Cass. Pen., Sez. III, dell’11 aprile 2017, n. 18399.

3 Cass. Pen., Sez. III del 26 settembre 2016, n. 39781.

4 Cass. Pen., Sez. III, del 16 marzo 2017, n. 18399; Sez. III, del 13 novembre 2013, n. 47501.

5 Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente il reato di discarica abusiva, e non il deposito temporaneo di rifiuti, sulla base del solo elemento della eterogeneità dei rifiuti stessi e che mancavano le attività di trasformazione, recupero, riciclo, indispensabili per ritenere l’esistenza di una discarica, mentre il deposito sarebbe stato effettuato in conseguenza della necessità di conservare temporaneamente materiale in disuso, del quale l’imputato aveva temporaneamente il possesso.

6 Cass. Pen. , Sez. III, del 31 agosto 2018, n. 39339.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI