Contenuto
Il D.Lgs. n. 22 del 1997, all’art. 30, comma 4, aveva escluso dalle fattispecie criminose il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di impresa, effettuato senza la previa iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto, esenti dall’obbligo dell’iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali.
L’art. 212, ha poi reintrodotto l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all’art. 256, comma 1. Si è previsto un regime ordinario di iscrizione all’albo per le imprese esercenti professionalmente l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l’idoneità di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilità mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che “tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”. In ragione del regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l’obbligo di iscrizione all’albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l’iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario.
La Cassazione1 si è pronunciata anche recentemente sull’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in relazione al trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di impresa, interpretando l’inciso “rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti” nel senso che l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta al regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarietà e continuità. Si tratta perciò di attività inserita, sia pure in via accessoria, nell’organizzazione dell’impresa.
Di qui la Corte specifica che sussiste l’obbligo di iscrizione nell’Albo nazionale dei Gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l’assenza dell’obbligo di iscrizione, non comporta – tuttavia - che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo.
Pertanto, si conclude, in relazione ai trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, che le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbano rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali. L’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, del cit. D.Lgs.