Se un’impresa varia il parco mezzi aziendale, incrementando i veicoli, può utilizzare immediatamente i mezzi in incremento?

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Nell’ipotesi in cui un’impresa vari il parco mezzi aziendale, incrementando i veicoli, al fine di utilizzare immediatamente questi ultimi, è necessario che alla comunicazione di variazione ex art. 18 co. 1 del D.M. 120/2014 sia allegata anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.

Ed, invero, per procedere alla immediata utilizzazione dei nuovi mezzi non è sufficiente la semplice comunicazione della variazione alla Sezione dell’Albo (come previsto dal citato art. 18 co. 1, secondo cui “Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione”).

La dichiarazione sostitutiva, infatti, assolve alla funzione di vincolare i legali rappresentanti delle imprese e degli enti a dichiarare, sotto la propria responsabilità - anche penale - e con decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, che il veicolo è in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati nella categoria e che, inoltre, rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione.

In particolare, infatti, l’art. 18 co. 2 del D.M. 120/2014 prevede che “Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale”.

Quanto previsto dalla normativa è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale in una recente pronuncia1 ha affermato che nel caso di variazione per incremento di veicoli non è sufficiente, ai fini dell’utilizzazione immediata del veicolo, la sola comunicazione (entro trenta giorni dal suo verificarsi) alla sezione regionale o provinciale competente del fatto che ha comportato una modifica dell’iscrizione all’Albo, ma è necessario che alla predetta comunicazione di variazione sia allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016 del Comitato nazionale.

Pertanto, la previsione di cui all’art. 18 co. 2 costituisce un’eccezione in quanto, di regola, gli effetti di una comunicazione di variazione si producono solo a seguito della delibera di variazione emessa dalla sezione regionale. Infatti, generalmente tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell’iscrizione devono – in ogni caso - essere comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nell’art. 18 D.M. 120 del 2014 “continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale” (art. 18, comma 5).

In conclusione, se un’impresa varia il parco mezzi aziendale - incrementando i veicoli - questa può utilizzare immediatamente i mezzi in incremento a condizione che alla comunicazione di variazione ex art. 18 co. 1 del DM 120/2014 - effettuata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento - sia allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000.


1 Cass. Pen. Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 1635.

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