Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia europea gli elettrodomestici restituiti dai consumatori sono rifiuti?

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La Corte di Giustizia Ue, Sez. II, nella recentissima sentenza del 4 luglio 2019, causa C‑624/17 si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti letto in combinato disposto con l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

Le questioni pregiudiziali proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello de L’Aia, Paesi Bassi) sono le seguenti:

se il negoziante che restituisca al proprio fornitore (importatore, grossista, distributore, produttore o altri da cui abbia acquistato l’oggetto) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, in base al contratto esistente tra negoziante e fornitore stessi, debba essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva rifiuti;

se il negoziante o il fornitore che rivenda ad un acquirente all’ingrosso (di partite restanti) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, debba essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva rifiuti;

se l’acquirente all’ingrosso che abbia rilevato una grossa partita da negozianti o fornitori rivendendola poi a terzi (stranieri) i prodotti restituiti dai consumatori e/o divenuti eccedenti debba essere considerato quale detentore che si disfi di una partita di merci, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva rifiuti.

In buona sostanza la lettura verte sulla definizione di rifiuto e la correlata possibilità di qualificare o meno in tal senso le apparecchiature elettriche ed elettroniche restituite indietro dai consumatori o comunque in eccesso presso i negozianti.

Già l’Avvocato Generale Juliane Kokott nelle Conclusioni presentate il 28 febbraio 2019 aveva suggerito la seguente interpretazione:

La spedizione di una grossa partita di elettrodomestici acquistati all’ingrosso da negozianti o fornitori e restituiti dai consumatori è da considerarsi quale spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 qualora la funzionalità di tutte le apparecchiature non sia garantita e non tutte le apparecchiature siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto. Per contro, le apparecchiature elettriche ancora imballate nella confezione originaria non aperta divenute eccedenti, in assenza di ulteriori elementi, non devono essere considerate quali rifiuti.

Per quanto riguarda i prodotti restituiti la cui funzionalità non sia stata controllata o che richiedano piccole riparazioni non ancora eseguite al fine di ripristinare la funzionalità, tale interpretazione della nozione di rifiuti dev’essere applicata ai fini della sanzionabilità penale delle violazioni commesse solamente queste si siano verificate successivamente alla piena trasposizione dell’allegato VI della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero non oltre la pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa.

Ebbene, in conclusione la Corte di Giustizia, in linea con quanto suggerito dall’Avvocato generale, afferma che la spedizione verso un paese terzo di una partita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inizialmente destinate alla vendita al dettaglio ma successivamente restituite dal consumatore o che, per varie ragioni, siano state rispedite dal commerciante al proprio fornitore, dev’essere considerata ricompresa nella nozione di spedizioni di rifiuti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, di quest’ultimo, e con l’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE, qualora tale partita contenga apparecchiature il cui buon funzionamento non sia stato preliminarmente verificato o che non siano correttamente protette contro i danni connessi al trasporto.

Per contro, in assenza di indizi contrari, un bene di tal genere, che si trovi tuttora nella propria confezione originaria non aperta, divenuto eccedente nell’assortimento del venditore, non dev’essere considerato quale rifiuto.

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