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Il Testo Unico Ambientale definisce “scarico” qualsiasi immissione effettuata per il tramite di un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il refluo con il relativo corpo recettore (sia esso acqua superficiale, suolo, sottosuolo o rete fognaria)1.
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati2 e rispettare i valori limite di cui all’Allegato 5 della Parte III del T.U.A.3, salve le specifiche eccezioni di legge e/o autorizzative.
Ebbene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, lett. b) del TUA, viene consentito uno scarico in deroga alle disposizioni di legge, per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.
Principio questo fatto proprio anche da costante giurisprudenza, secondo cui “anche se gli scolmatori corrispondono sicuramente alla definizione di scarico presente nel D.Lgs. n. 152 del 1999 [ad oggi D.Lgs 152/2006] non è possibile (in generale) considerarli tali. A maggior ragione non avrebbe senso stabilire un limite allo scarico di tale tipo di manufatti”4.
Secondo l’opinione dei Supremi Giudici, quindi, nonostante gli scolmatori siano suscettibili di rientrare nella nozione di scarico, purtuttavia gli stessi non debbono essere considerati tali (vedremo in seguito a quali condizioni) e quindi non possono essere soggetti ai valori-limite normativamente imposti.
Ad ogni modo, c’è sfioratore (scolamtore) e sfioratore.
Ed invero l’ipotesi derogatoria sopra descritta viene integrata unicamente al ricorrere di determinati presupposti e segnatamente allorchè lo sfioratore possa considerarsi perfettamente funzionante.
Nodo focale dell’intera vicenda consiste, quindi nell’interpretazione da dare alla locuzione “perfettamente funzionante”.
A tal proposito, una recente giurisprudenza5 ha sancito che uno scolmatore - da considerarsi come una sorta di valvola di sicurezza che entra in funzione quando l’ingresso di acque meteoriche eccede una determinata soglia – può considerarsi perfettamente funzionante solo laddove lo stesso si attivi in concomitanza di fenomeni piovosi, ossia in concomitanza di un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Diversamente, ovvero nel caso di una sua attivazione (dello scolmatore) anche in periodi c.d. “di secco”, cioè in assenza di precipitazioni, viene esclusa la sua funzione di sistema di emergenza idraulica ad attivazione eccezionale, con la conseguenza che lo stesso deve tornare a considerarsi “scarico”.
La linea di demarcazione tra uno scolmatore perfettamente funzionante ed uno scarico deve quindi essere ricercata nel sistema di attivazione del primo, che se connesso ad episodici fenomeni metereologici risulta perfettamente lecito, viceversa se utilizzato come strumento per far fronte a situazioni di gestione del refluo, trascende nello scarico.
Tale transizione (dallo scolmatore allo scarico), determina la necessita di un regime autorizzativo che faccia, tra l’altro, riferimento a specifici limiti di emissione.
In mancanza di tale titolo autorizzativo – e dei relativi limiti di scarico - potrà venire contestata la fattispecie di scarico non autorizzato, con la possibile applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui rispettivamente agli artt. 1336 e 1377 del TUA.
In conclusione, gli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie (cfr. art. 103, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006), per essere qualificati come tali – e quindi per andare esenti dai penetranti oneri autorizzativi e di rispetto dei limiti tabellari previsti per gli scarichi - devono attivarsi solo in occasione di rilevanti fenomeni piovosi non predeterminabili a priori. In carenza di tali presupposti gli stessi dovranno essere gestiti alla stregua di normali scarichi.