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Il caso in esame offre la possibilità di chiarire la differenza tra la confisca di cui all’art. 260-ter del Testo Unico Ambientale e quella disposta all’art. 452-undecies c.p.
Nello specifico l’ambito di applicazione è distinto per le due diverse tipologie di confisca in ragione alla ratio sottesa ad entrambe le disposizioni.
Infatti, mentre la funzione cui risponde la confisca prevista dall’art. 260 ter del TUA è di tipo sanzionatoria-punitiva, la funzione a cui risponde la confisca di cui all’art. 452-undecies è risarcitoria-ripristinatoria.
A riprova di quanto esposto il comma 3 dell’art. 452-undecies c.p. prevede che “I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi”.
Ne consegue che la logica sottesa all’art. 452-undecies è quella di garantire il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della venuta in essere di fattispecie particolarmente impattanti e incisive per l’ambiente (inquinamento ambientale art. 452-bis c.p., disastro ambientale art. 452-quater c.p., traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art. 452-sexies c.p., impedimento del controllo art. 452-septies c.p. nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis c.p.).
Diversamente invece l’art. 260-ter del TUA comma 4 prevede che “In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato”.
Nell’art. 260-ter non si fa menzione del vincolo di scopo connesso alla confisca ovverosia l’ottenimento e la facilitazione della messa in sicurezza e della bonifica dei luoghi.
Da questa distinzione fondamentale si può ricavare al contrario la non applicazione dell’ultimo comma dell’art. 452-undecies c.p. che prevede che “L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”.
Pertanto un soggetto imputato per il reato di cui all’art. 256 del TUA non potrà invocare la mancata applicazione della confisca dimostrando di aver efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.
In primo luogo in quanto la condotta di cui all’art. 256 del TUA non ha una portata tale per cui potrebbe comportare un pregiudizio irreparabile all’ambiente ma rappresenta una violazione delle norme relative alla gestione dei rifiuti.
In secondo luogo poiché la minor gravità delle fattispecie sanzionatorie degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale godono di strumenti appositi che consentono l’estinzione del reato presenti all’interno della parte VI-bis del Testo Unico Ambientale.
Titolo che contiene meccanismi appositi di estinzione del reato connessi alla verifica della messa in opera delle prescrizioni impartite dall’organo ispettivo.
In particolare tale parte del TUA “contempla, agli artt. 318-bis e ss. una procedura di estinzione del rato, la cui operatività è subordinata all’adempimento, da parte del responsabile della violazione, di una serie di prescrizioni tendenti al risanamento dell’integrità ambientale, oltre che al pagamento di una somma di denaro. In particolare, essa opera a seguito della verifica circa l’esito fausto delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza al contravventore ai fini dell’eliminazione della contravvenzione, nonché del pagamento della sanzione amministrativa” (Cass. Pen. Sez. III n. 15965 del 27 maggio 2020).
Non può trovare applicazione l’art. 452-undecies comma 4 c.p. nei confronti di un soggetto imputato ai sensi dell’art. 256 del TUA.