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Preliminarmente deve evidenziarsi che la dicitura “peso da verificarsi a destino” si trova nel modello di formulario di cui al DM 1 aprile 1998 n. 145 e consente alle aziende produttrici di rifiuti di trascrivere il peso verificato “a destino”. Nell’Allegato B del predetto decreto, al punto 6) è, infatti, prevista l’indicazione in “kg o litri” ed “il peso da verificarsi a destino”.
Tali indicazioni - che apparentemente potrebbero sembrare alternative - ai sensi e per gli effetti della Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 devono essere in realtà riportate congiuntamente.
Ed invero il punto 1), lett. t) della Circolare in commento, stabilisce che: “alla voce “quantità”, casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui
per la natura del rifiuto
o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura
si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità di rifiuti in partenza e quelle a destinazione”.
Da questa formulazione si comprende come queste indicazioni non siano alternative (cfr: “Inoltre dovrà essere contrassegnata …”), bensì cumulative1.
Occorre, infatti, indicare sempre il peso (inevitabilmente approssimativo), valutato con competenza e prossimità in kg o litri, ed eventualmente, prescegliere anche l’opzione di verifica a destinazione, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma.
Si ribadisce, infatti, che la possibilità di ricorrere al “peso da verificarsi a destino” non ricorre sempre ma solo allorquando non sono presenti, presso il produttore, sistemi di pesatura presso la sede di partenza del carico, rendendo quindi impossibile provvedervi, ovvero quando a causa della natura del rifiuto stesso possono verificarsi delle variazioni durante il trasporto. Dunque, si tratta di due ipotesi specifiche e circoscritte: sostanze soggette ad alterazioni di peso durante il viaggio (ad esempio, fanghi) oppure assenza di uno strumento idoneo a pesare i rifiuti.
Al di fuori di tali casi, il rifiuto deve viaggiare accompagnato da un formulario recante il peso effettivo e non quello meramente presunto, poiché non vi sarebbe alcuna ragione giuridica, logica o pratica per un eventuale scollamento tra il peso iniziale e quello finale del rifiuto (anche laddove, per questioni prettamente pratiche, quali la taratura delle bilance – il peso a destino risulti difforme rispetto a quello pesato in partenza).
In ogni caso, al ricorrere di una delle due condizioni richieste dalla norma, verosimilmente il peso di partenza e quello di arrivo saranno differenti (atteso che il primo è solo stimato). Risulterebbe, invero anomalo che in caso di indicazione del peso da verificarsi a destino il peso accettato sia sempre uguale al peso in partenza. La stima, infatti, presuppone uno scostamento di peso in accettazione. Laddove vi sia una costante identità tra i pesi, seppur il primo è sempre indicato come stimato, vi potrebbe essere il sospetto di indicazioni postume ovvero manomesse.
A tal proposito è bene tuttavia rammentare che, la differenza del peso verificato a destino, non dovrà essere “completamente sganciata da quella reale”2, pena l’applicazione delle sanzioni relative alle violazioni sulla compilazione della documentazione ambientale di cui all’art. 258 del TUA. È però tollerata una discordanza contenuta in limiti accettabili, che tuttavia deve essere dimostrata con elementi idonei ad attestare l’attenzione e la perizia dell’operatore.
In conclusione, si può affermare che – all’interno della normativa vigente – non sussiste una norma che definisca con precisione il limite oltre il quale la discrepanza tra il peso verificato e il peso da verificarsi a destino sia causa della applicazione di una sanzione ambientale, tuttavia appare quantomeno improbabile che un peso stimato in modo approssimativo possa effettivamente coincidere con un peso verificato da una apparecchiatura di controllo. Pertanto, al fine di evitare il sorgere del sospetto di attività di manomissione dei documenti ambientali, è opportuno indicare sui Registri di carico/scarico - e sui relativi Fir il peso effettivamente stimato degli stessi, annotando successivamente - sulla base delle indicazioni fornite dal destinatario dei rifiuti – il peso effettivo verificato, appunto, a destino.