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Il trasporto i rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione del Rifiuto, ai sensi dell’art. 1931 del D.Lgs. 152/2006. Nello specifico, il Formulario deve essere “compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore”.
Il sistema è piuttosto complesso e burocratizzato: il gestore dell’impianto di destino, al momento dell’accettazione del carico, provvede a compilare e controfirmare le quattro copie per ricevuta, trattenendone una e restituendo, invece, le altre due al trasportatore, il quale dovrà provvedere a spedire la quarta copia al produttore entro i tre mesi successivi alla data del conferimento, a conferma dell’avvenuta esatta conclusione del trasporto.
Quindi, la IV copia va in qualche modo consegnata: inviata tramite raccomandata o per posta ordinaria o addirittura consegnata a meno. La cosa fondamentale è che venga ricevuta da produttore, che altrimenti si attiverà per segnalare il disguido.
Ma nell’era digitale occorre aggiornarsi e il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad un quesito2 posto da una azienda che adottava una prassi digitale e ne chiedeva il riscontro della legittimità, afferma che è possibile anche inviare la IV utilizzando la posta certificata PEC, a patto che siano rispettate determinate condizioni.
In sostanza occorre:
- scannerizzare la copia;
- firmare digitalmente il file;
- inviare tramite PEC;
- archiviare elettronicamente con software certificato;
- archiviare l’originale cartaceo.
Seguendo tale procedura, si agisce in conformità del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005, che all’art. 45-483 definisce il valore giuridico della trasmissione telematica ad una p.a.
Il Ministero invita a porre particolare cura alla leggibilità del documento.
In una nota ci si preoccupa, poi, di specificare che la trasmissione mediante PEC non deve intendersi in alcun modo come modalità obbligatoria e unica, ma solo quale possibilità alternativa di trasmissione.
Ultimissima novità: nella Legge di Bilancio 2018 (in attesa di pubblicazione in G.U.) si prevede al comma 1135 un nuovo articolo 194-bis TUA ove, semplificando il procedimento di tracciabilità dei rifiuti, si dispone che è consentita la trasmissione della IV copia del FIR mediante PEC4.
In conclusione, la IV copia può essere inviata tramite PEC.