Si può inviare a mezzo di PEC e firma digitale la IV copia del Formulario di identificazione dei rifiuti?

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Il trasporto i rifiuti deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione del Rifiuto, ai sensi dell’art. 1931 del D.Lgs. 152/2006. Nello specifico, il Formulario deve essere “compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore”.

Il sistema è piuttosto complesso e burocratizzato: il gestore dell’impianto di destino, al momento dell’accettazione del carico, provvede a compilare e controfirmare le quattro copie per ricevuta, trattenendone una e restituendo, invece, le altre due al trasportatore, il quale dovrà provvedere a spedire la quarta copia al produttore entro i tre mesi successivi alla data del conferimento, a conferma dell’avvenuta esatta conclusione del trasporto.

Quindi, la IV copia va in qualche modo consegnata: inviata tramite raccomandata o per posta ordinaria o addirittura consegnata a meno. La cosa fondamentale è che venga ricevuta da produttore, che altrimenti si attiverà per segnalare il disguido.

Ma nell’era digitale occorre aggiornarsi e il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad un quesito2 posto da una azienda che adottava una prassi digitale e ne chiedeva il riscontro della legittimità, afferma che è possibile anche inviare la IV utilizzando la posta certificata PEC, a patto che siano rispettate determinate condizioni.

In sostanza occorre:

  • scannerizzare la copia;
  • firmare digitalmente il file;
  • inviare tramite PEC;
  • archiviare elettronicamente con software certificato;
  • archiviare l’originale cartaceo.

Seguendo tale procedura, si agisce in conformità del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005, che all’art. 45-483 definisce il valore giuridico della trasmissione telematica ad una p.a.

Il Ministero invita a porre particolare cura alla leggibilità del documento.

In una nota ci si preoccupa, poi, di specificare che la trasmissione mediante PEC non deve intendersi in alcun modo come modalità obbligatoria e unica, ma solo quale possibilità alternativa di trasmissione.

Ultimissima novità: nella Legge di Bilancio 2018 (in attesa di pubblicazione in G.U.) si prevede al comma 1135 un nuovo articolo 194-bis TUA ove, semplificando il procedimento di tracciabilità dei rifiuti, si dispone che è consentita la trasmissione della IV copia del FIR mediante PEC4.

In conclusione, la IV copia può essere inviata tramite PEC.


1 Art. 193. (Trasporto dei rifiuti): “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

(comma così modificato dall’art. 29, comma 6, legge n. 221 del 2015)”.

2 www.minambiente.it.

3 In particolare Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti: Art. 45. Valore giuridico della trasmissione; Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi; Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni; Art. 48. Posta elettronica certificata.

4 Si veda C. Fiore “Legge di Bilancio 2018: proroga SISTRI, tracciabilità digitale e recupero contributi SISTRI. Prime impressioni di una riforma non attesa” in questo numero p. 1125.

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