Si può parlare di un obbligo di bonifica periodica presso i poligoni militari? A chi sono affidati i controlli ambientali sulle attività del poligono?

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La legge di bilancio 20181 al comma 181, lettera a) prevede maggiori controlli ambientali sulle attività svolte nei poligoni militari, introducendo modifiche all’art. 184 del d.lgs n. 152/06, con l’aggiunta dopo il comma 5-bis dei nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.

Innanzitutto, si esige un registro dei colpi di arma da fuoco sparati nel poligono. Il nuovo comma 5-bis.1 prevede così presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del comandante, la tenuta del registro delle attività a fuoco, ove sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

l’arma o il sistema d’arma utilizzato;

il munizionamento utilizzato;

la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

Ai sensi del nuovo comma 5-bis.2, il registro è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione, onde esibirlo agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

I residui del munizionamento impiegato non possono essere lasciati giacere, ma si intende garantire e imporre una bonifica, esigendo il recupero di tali scarti (comma 5-bis.3). La tempistica è espressamente indicata nella norma: entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo devono essere avviate le attività di recupero che devono concludersi entro centottanta giorni.

Esiste, quindi, un obbligo di bonifica periodica dei poligoni, onde scagionare situazioni di danno ambientale.

La lettera b) dello stesso comma 181 della legge di bilancio modifica l’art. 241-bis (aree militari) del d.lgs n. 152/06, aggiungendovi i commi da 4-bis a 4-novies sempre nella direzione di imporre controlli, onde evitare danni ambientali.

Sinteticamente, il nuovo comma 4-bis prevede un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, adottato dal comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate che assume anche le iniziative necessarie per l’estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono.

Ai sensi del nuovo comma 4-ter, il comandante predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell’area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, che è messo a disposizione dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.

Dal canto loro, le Regioni (4-quinquies) in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari.

Le modalità previste dall’articolo 184, comma 5-bis, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, disciplinano le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale (4-sexies).

Infine, il nuovo comma 4-septies prevede un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, onde stabilire il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni e il comma 4-octies dispone che l’ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA.

In conclusione, esiste un obbligo di bonifica periodica presso i poligoni militari relativo ai residuati del munizionamento impiegato, ai sensi del nuovo comma 5-bis.3 dell’art. 184 del d.lgs. n. 152/06, così come introdotto dal comma 181 della legge di bilancio 2018.  Quanto ai controlli, si prevede ai sensi dei nuovi commi da 4-bis a 4-novies dell’art. 242-bis del dlgs. n. 152/06 così come introdotti dal comma 181 della legge di bilancio, un sistema di controlli sull’attività del poligono affidato ad organismi civili (l’Arpa in ambito regionale e l’Ispra in ambito nazionale).


1 Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

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