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Come noto, durante l’emergenza dovuta al contenimento del Covid19 sono state emanate numerose norme in materia ambientale. Tra queste spiccano gli interventi volti a regolare la gestione dei rifiuti, in particolare con deroghe al sistema generale sancito dal TUA al fine di facilitare gli operatori interessati del settore.
Ed invero, in materia di deposito temporaneo appare necessario segnalare che la Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 20201 del cd. Decreto Cura Italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” aveva introdotto specifiche deroghe in tal senso.
Infatti, con l’introduzione del nuovo articolo 113-bis “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” relativo al deposito temporaneo si allargavano le maglie del limite, sia quantitativo che temporale, previsto dal Testo Unico Ambientale.
Il suddetto articolo stabiliva, infatti, che “1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
I limiti previsti dalla normativa ex art. 1832 del TUA, si ricorda, prevedono che: “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”.
Le deroghe del Cura Italia, dunque, hanno sicuramente determinato una agevolazione in fase di emergenza nella gestione dei rifiuti allungando, quindi, il limite temporale di giacenza ed aumentandone sino al doppio il quantitativo massimo.
Se, però potevano sorgere dubbi sull’estensione delle deroghe previste dal Cura Italia alle regole dettate dalla disciplina del TUA e, dunque, non limitatamente alla fase di emergenza, a dirimere la questione è intervenuto direttamente il legislatore.
Ebbene, tale articolo è stato recentemente abrogato con la Legge n. 77 del 17 luglio 20203 di conversione del DL n. 34/204 (c.d. Decreto Rilancio).
Ed invero, l’art. 228-bis (Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti). - 1. L’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».
In conclusione, dal 17 luglio, in materia di deposito temporaneo tornano ad essere applicabili i limiti temporali e quantitativi previsti dall’art. 183 lett. bb) n. 2) del D. Lgs. n. 152/2006 come sopra ricordati.