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L’applicabilità dei valori limite fissati nell’allegato 5 della Parte IV del Testo Unico ambientale ai fanghi di depurazione in agricoltura è stata al centro i un animato dibattito giurisprudenziale.
La controversia è generata da una pronuncia della Cassazione centrale in materia, la n. 27958 del 2017. Precisamente, gli ermellini si pronunciarono in merito al corretto impiego in agricoltura di fanghi nei quali si accertava un elevato valore di idrocarburi, sostanza non presente nell’allegato IB del D. Lgs. 99/1992, relativo ai valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati a tale uso.
La citata sentenza, in primis, non riteneva condivisibile la tesi accusatoria, la quale sosteneva che l’assenza di previsioni del citato parametro impone l’assenza totale di idrocarburi di qualsiasi genere. Ne consegue che, partendo dal presupposto che la normativa speciale sull’impiego dei fanghi in agricoltura deve essere coordinata con la normativa generale sui rifiuti, ritiene applicabile al caso di specie i limiti fissati nel summenzionato allegato 5 della Parte IV TUA, nonostante siano diretti a stabilire i limiti oltre i quali un sito debba considerarsi inquinato ai fini degli obblighi di bonifica.
Conformemente all’indirizzo della Cassazione si esprimeva anche il TAR Lombardia con la sent. 1782 del 2018, chiamata a pronunciarsi sulla nota delibera della Regione Lombardia 11 settembre 2017, n. x/7076, con la quale venivano fissati valori soglia spropositati rispetto a quelli previsti nell’allegato 5. Il TAR afferma che le regioni non possono adottare atti derogatori alla disciplina nazionale in un ambito, come quello della tutela dell’ambiente, riservato all’esclusiva competenza statale. Tale pronuncia, richiamando la sentenza della Cassazione n. 27958/2017, chiarisce che in merito ai limiti fissati per gli idrocarburi non si configura un vuoto di disciplina, dovendosi applicare i valori limite previsti dalla Tabella 1, allegato 5 della Parte IV del d. lgs. n. 152/2006.
I dubbi sul tema furono inizialmente superati con il D.L. n. 109/2018, il cd. decreto Genova, il quale da un lato stabiliva la validità dei limiti dell’allegato IB del D. Lgs. 99/92, dall’altro prevedeva un limite specifico per gli idrocarburi. Al riguardo si è espressa la Cassazione1, la quale, pur condividendo le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 27958/2017, afferma che “la questione deve ritenersi superata a seguito dell’entrata in vigore del D. L. 28 settembre 2018, n. 109”.
Ciononostante, la questione si ripropone a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2019, n. 5920, la quale sostiene il rispetto dei valori soglia di concentrazione di cui alla Tabella 1, colonna A, allegato 5, alla Parte IV del Testo Unico ambientale in ordine alle bonifiche, in quanto “essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica”. In merito all’art. 41 D.L. 119/2018, inoltre, specificava che è proprio detta disposizione che “conferma l’applicabilità di quei valori”.
Al riguardo, si rende necessario un intervento chiarificatore.
Ebbene, dalle bozze del decreto in materia di fanghi, da adottare ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. b), L. n. 117/2019, emerge che le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla controversa Tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte IV TUA “non sono applicabili direttamente alle sostanze che vengono addizionate al terreno”.
Tutto ciò posto, benché siano state fornite solo delle bozze del citato decreto, è possibile presumere che il legislatore sia orientato a non riconoscere l’applicabilità delle concentrazioni soglia di contaminazione della tabella 1 dell’allegato 5, nonostante la giurisprudenza sia ancora discorde sul punto.