Sono possibili deroghe ai limiti di emissione degli scarichi idrici?

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Il Testo Unico Ambientale prevede che tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di cui all’Allegato 5 della Parte III del T.U.A.1, valori che vengono diversificati in base alla provenienza dello scarico, alla natura del corpo recettore ed alla eventuale presenza di talune sostanze pericolose.

Tali limiti possono essere considerati quali soglie legali di inquinamento consentito, diretta espressione del principio di prevenzione, così che, al di sotto degli stessi l’inquinamento può dirsi “legalmente accettabile”.

In tale quadro, viene tuttavia prevista la possibilità di  precipue deroghe2, e segnatamente:

  • per le Regioni, che nell’esercizio della loro autonomia possono definire valori limite di emissione diversi sia rispetto alla concentrazione massima ammissibile, che rispetto alla quantità massima per unità di tempo, eccezion fatta che per alcuni valori specificatamente indicati come inderogabili.
  • per l’Autorizzazione, che può disporre deroghe ai valori limite in particolari momenti di avvio o di arresto dell’attività che produce lo scarico.

Nello specifico, quanto alla deroga contenuta nel provvedimento autorizzativo, la norma individua tre criteri sulla scorta dei quali il titolare dello scarico può legittimamente chiedere all’amministrazione la deroga dei valori soglia, ossia:

i. per i periodi di avviamento ed arresto;

ii. per eventuali guasti;

iii. per i periodi transitori necessari al ritorno alle condizioni di regime.

Al di fuori di queste circostanze, non è di regola prevista la possibilità di un superamento dei limiti tabellari. Tale ricostruzione è peraltro rispondente alle necessità di certezza giuridica e di imparzialità, fondamentali dal punto di vista della concorrenza tra imprese.

In conclusione, la disciplina in materia di scarichi prevede una serie di valori limite per gli scarichi, differenziati in base alla natura del refluo ed al corpo di immissione, che trovano fonte nella normativa nazionale in generale e nel Testo Unico Ambientale in particolare. Quest’ultimo nello specifico prevede che, a certe condizioni, la normativa regionale ovvero l’autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’Amministrazione competente possa contenere alcune deroghe rispetto ai parametri stabiliti. Purtuttavia tali deroghe sono tipicamente connesse a situazioni e problematiche transitorie e transeunti, idonee a giustificare la richiesta di superamento. I valori limite di emissione, inoltre, non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.


1 Art. 101, comma 1 e 2,  D.Lgs. 152/2006: “1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto: 

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato”. 

2 Cfr. Nota 1.

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