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Il deposito intermedio, peculiarità della disciplina delle terre e rocce da scavo1, si caratterizza per il necessario coinvolgimento di una pluralità di soggetti: ossia il proprietario dell’area nella quale verrà effettuato il deposito delle terre e rocce da scavo; il soggetto cui verrà eventualmente affidato il sito di deposito delle terre e rocce da scavo; ed infine il soggetto produttore delle terre e rocce da scavo, sicché si pone un problema in ordine al soggetto cui imputare una eventuale responsabilità per abbandono di rifiuti presso il sito.
Ebbene, l’art. 192 (divieto di abbandono) del D.Lgs. 152/2006, a tal proposito prevede tra l’altro che:
“1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. […] 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo […].”.
Ai sensi della sopra citata disposizione, quindi, l’abbandono di rifiuti, determina la nascita di una responsabilità solidale2 in capo:
- al responsabile dell’inquinamento;
- al proprietario del sito;
- ed al titolare di diritti reali o personali di godimento sul sito stesso,
in ordine all’obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati, di avviare a recupero/smaltimento gli stessi e di ripristinare lo stato dei luoghi.
Con l’ulteriore precisazione che, i predetti obblighi, saranno addebitabili ai soggetti obbligati in solido (il proprietario ed il titolare del diritto di godimento) solamente allorché siano agli stessi imputabili a titolo di dolo ovvero di colpa.
Invero, è lo stesso legislatore a prevedere espressamente:
- l’imputabilità a titolo di dolo o colpa, sulla base di
- accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Su tale assunto si attesta anche giurisprudenza unanime, secondo la quale non si configura in capo agli obbligati in solido una responsabilità oggettiva3, ossia legata alla mera qualità rivestita dai menzionati soggetti, ma la stessa necessita “che la violazione sia ad esso imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa4”.
Ed ancora, secondo i giudici amministrativi: “l’art. 192 del D.Lgs 152/2016 non consente di ritenere automaticamente responsabile il proprietario [o l’eventuale titolare di diritti reali] dell’area su cui sono stati abbandonati i rifiuti, salvo l’emersione di una colpa dello stesso che può anche essere vista nella trascuratezza, superficialità o anche indifferenza dello stesso che nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti”5.
In conclusione, in caso di abbandono di rifiuti presso il sito di “deposito intermedio” delle terre e rocce da scavo, laddove si profilino degli elementi di imputabilità a carico dei soggetti coinvolti (proprietario dell’area/titolare di diritti di godimento sull’area) – nelle forme del dolo o della colpa – accertati in contraddittorio tra le parti dagli organi preposti, gli stessi potranno essere chiamati alla rimozione dei rifiuti, all’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti stessi ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il soggetto responsabile dell’inquinamento.