Su quali soggetti incombe la responsabilità nella gestione dei rifiuti?

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Come noto, in materia ambientale sussiste il principio della corresponsabilità, in forza del quale ogni soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto risponde, oltre che della propria attività, anche degli eventuali illeciti commessi dai soggetti che precedono o seguono il proprio intervento e che siano riscontrabili con la diligenza professionale richiesta dall’attività svolta.

L’ordinamento delinea infatti “un sistema congegnato in modo tale da consentire un reciproco controllo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto [rectius nella gestione] dei rifiuti” in cui ciascuno dei soggetti coinvolti, apporta il proprio determinante contributo causale nella corretta (o meno), gestione del rifiuto.   

Ed invero, così come ribadito dalla giurisprudenza  Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano. Emerge dall’esame degli artt. 188, 193 e ss. del D.Lgs n. 152 del 2006 tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti, sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché´ la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento1.

Statuizione, questa, confermata anche dalla dottrina di commento della citata sentenza, secondo la quale: la responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento […]. Pertanto, ad esempio, il destinatario dei rifiuti è tenuto a controllare la conformità dei rifiuti a quanto dichiarato nel formulario e/o a controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare iscrizione all’Albo Nazionale.  In mancanza di tali verifiche [...] il soggetto risponde sia a titolo personale sia a titolo di concorso nel reato poiché tale mancato controllo costituisce indizio della volontà di violare la norma o della consapevolezza di contribuire alla violazione della norma da parte di terzi”2.

In virtù del principio di corresponsabilità, quindi,  la responsabilità nella gestione dei rifiuti si estende a tutti i soggetti coinvolti nella filiera,  salvo che si riesca a dimostrare di aver tenuto, in tal senso, un comportamento aderente alla diligenza professionale richiesta, il medesimo non potrà essere ritenuto (cor)responsabile di eventuali irregolarità/illeciti commessi dagli altri soggetti che precedono o seguono il proprio intervento.


1 Cass. penale, sez. III, 10 aprile 2012, n. 13363.

2 L.BASSO, Rifiuti, tutti i soggetti coinvolti nella gestione sono responsabili, Rete Ambiente, 7 maggio 2012.

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