Sussiste un obbligo di analisi delle terre e rocce da scavo?

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Ci si interroga se sussiste un obbligo di analisi volto ad attestare il profilo di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo da qualificarsi come sottoprodotti, ai sensi del DPR 120/2017.

Nello specifico, se l’articolo 4, comma 2, lett. d) del citato DPR, quando parla di  terre e rocce che soddisfano “i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II1, dal Capo III2  o dal Capo IV3 del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lett. b4, richiede di fatto un obbligo di analisi.

A rispondere, l’ANCE, che nella circolare esplicativa al nuovo DPR 120/2017, ha sul punto affermato i seguenti principi:

sebbene dal DPR 120/2017, non emerge la necessità di una caratterizzazione ambientale, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 4 del medesimo decreto (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche ed accertamento delle qualità ambientali);

tuttavia procedere con le analisi si manifesta come la scelta più prudente e quindi preferibile.

Come a dire che, un obbligo non c’è, ma è preferibile se le analisi le fai.

Detta interpretazione è anche quella maggiormente conforme al DPR in esame, il quale - all’art. 20 comma 1 - prevede espressamente che le disposizioni sulla gestione delle TRS come sottoprodotti  si applicano solo alle terre e rocce da che non superano i valori delle CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, dell’Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del TUA.

E come dimostrare il mancato superamento se non con l’effettuazione di specifici campionamenti ed analisi preventive del materiale da escavare?

E ancora, sulle concrete modalità di effettuazione della caratterizzazione ambientale, si ritiene preferibile seguire le modalità esplicitate agli allegati 2 e 4 del DPR.

E dunque la caratterizzazione ambientale deve essere svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell’inizio dello scavo. Devono inoltre essere precostituite rispetto alla dichiarazione di utilizzo ex art. 21 cit.

Solo così per il produttore sarà possibile attestare la ricorrenza dei requisiti di qualità ambientale ed avere gli elementi a supporto per sostenere i controlli degli enti competenti (Comune del luogo di produzione e ARPA).

In conclusione, non sussiste un obbligo di analisi per attestare il profilo di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo da qualificarsi come sottoprodotti, tuttavia la loro effettuazione è la scelta più prudente e quindi preferibile, anche al fine di precostituirsi validi elementi di prova in vista di futuri, eventuali, controlli.


1 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni.

2 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

3 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

4 Ossia le modalità di utilizzo esplicitate nel piano di utilizzo di cui all’art. 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21 del medesimo DPR.

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