Terre e rocce da scavo, i piani e progetti di utilizzo approvati in conformità alla normativa previgente mantengono la loro efficacia?

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La disciplina delle rocce e terre da scavo si è sempre atteggiata con tratti di marcata specialità, e - nel corso del tempo - il relativo regime giuridico è stato sottoposto a ripetuti interventi di riforma.

Ad oggi, tali disparate previsioni, si sono fuse nel DPR 13 giugno 2017 n. 1201, il quale – all’art. 4, comma 22– con una previsione rimasta sostanzialmente immutata negli anni, detta i criteri affinchè le stesse (TRS) possano essere sottratte alla stringente normativa prevista in tema di gestione dei rifiuti, per essere qualificate quali sottoprodotti.

Nel prosieguo del testo legislativo, poi, vengono dettate una serie di procedure atte a disciplinarne la concreta gestione (delle TRS quali sottoprodotti), ed in particolare il loro deposito3, trasporto4 ed utilizzo. Quest’ultimo viene ad esempio assoggettato ad una serie di dichiarazioni preventive e successive, da redigersi rispettivamente:

quanto alle dichiarazioni preventive, secondo le modalità previste:

- dall’art. 9 (piano di utilizzo), per ciò che attiene ai cantieri di grandi dimensioni;

- e dall’art. 21 (dichiarazione di utilizzo) per ciò che attiene ai cantieri di piccole dimensioni.

Mentre quanto alle dichiarazioni successive, occorrerà rifarsi alle disposizioni di cui all’art. 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo) del decreto.

Cosa accade tuttavia se tali dichiarazioni – relative ai piani/progetti di utilizzo e avvenuto utilizzo - sono state rilasciate in ossequio a normative precedenti? Le stesse mantengono la loro vigenza, ovvero devono essere nuovamente riproposte ai sensi della mutata disciplina?

A far luce sulla vicenda sovviene il disposto dell’art. 275 del DPR in esame, secondo il quale, i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore decreto in parola restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Resta fermo che i materiali riconducibili ai criteri di cui all’art. 4 e gestiti in conformità ai suddetti progetti di utilizzo (ex art. 186 del TUA), ovvero ai piani di utilizzo (ex DM 10 agosto 2012, n. 161), sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente soggetti alla loro ben più snella disciplina.

In conclusione – al ricorrere dei criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti - i relativi piani e progetti di utilizzo approvati in conformità alla normativa previgente mantengono la loro efficacia. Si avrà pertanto una efficacia ultrattiva di tali norme, anche in relazione ad eventuali e successive modifiche/aggiornamenti intervenuti durante la vigenza del nuovo DPR (120/2017).


1 DPR 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

2 Cfr. art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), comma 2, DPR 120/2017: “ai fini del comma 1 e ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:

1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)”.

3 Si pensi alla peculiare disciplina prevista in tema di deposito intermedio di cui all’art. 5 del medesimo decreto.

4 Cfr. art. 6 (trasporto) DPR 120/2017.

5 Cfr. art. 27 (Disposizioni intertemporali, transitorie e finali) DPR 120/2017.

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