Terre e rocce da scavo: quali sono le modalità di invio del Piano di utilizzo, della Dichiarazione di utilizzo e di avvenuto utilizzo?

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Ci si interroga sulle corrette modalità di invio delle dichiarazioni attestanti i requisiti per poter gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Nello specifico se è possibile procedere al loro invio tramite PEC.

Il DPR 13 giugno 2017, n. 120, contiene – tra l’altro- la disciplina delle dichiarazioni attestanti i requisiti per poter gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti e segnatamente:

a) per i Cantieri di grandi dimensioni connessi ad attività o opere sottoposte a VIA e/o AIA:

i. l’art. 9 commi 1 e 2 prevede una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella forma del Piano di utilizzo;

ii. l’art. 15 comma 2 prevede una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per l’aggiornamento del Piano di utilizzo (modifiche sostanziali);

iii. l’art. 17 comma 3 prevede una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i riferimenti dell’esecutore del Piano di utilizzo.

b) Per i Cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non connessi ad attività o opere sottoposte a VIA e/o AIA:

i. l’art 21 prevede una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella forma della dichiarazione di utilizzo, per le sue modifiche sostanziali ed eventuale proroga dei termini.

c) Per tutte le tipologie di cantieri:

i. l’art. 7 prevede che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo, sia attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Trattasi di dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000, occorrerà dunque guardare alle loro modalità di gestione documentale.

A tal proposito, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, dal 2013 imprese e professionisti iscritti ad albi ed elenchi sono tenuti a trasmettere la dichiarazione via PEC.

Con la precisazione che se la dichiarazione è firmata digitalmente non occorre allegare all’istanza la copia del documento d’identità del sottoscrittore .

A conferma di ciò anche il Consiglio di Stato, ai sensi del quale: “L’apposizione della firma digitale conferisce un grado di certezza ed attendibilità in ordine alla provenienza del documento certamente non inferiore a quello conseguibile attraverso […] l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante” (Cons. Stato Sez. VI Sent., 20 settembre 2013, n. 4676).

In conclusione, le imprese e i professionisti iscritti ad albi ed elenchi sono tenuti a trasmettere la dichiarazione via PEC.

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