TIA 1 e TIA 2: quale delle due è soggetta ad IVA?

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La cassazione civile, Sez VI, dell’11 giugno 2019  nell’Ordinanza n.15706 ribadisce  la distinzione tra la Tia 1 e la Tia 2:  la TIA 2 ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA.

La TIA disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 è definita dal Legislatore solo “tariffa” e non anche “tributo” o “tassa”.

In passato l’incertezza intorno alla natura di tale prelievo si è tradotta nella questione di legittimità dell’attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie. La Corte costituzionale  ha affermato che la TIA 1 presenta tutte le caratteristiche del tributo e non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, essendo una mera variante della TARSU e, quindi, conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima.

L‘orientamento dominante della cassazione, conformandosi alla Corte Costituzionale, propende per  la natura tributaria della TIA 1.

La quinta sezione della Cassazione, conformandosi a tale pronuncia, costantemente ritiene l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA 1, discendente dalla natura tributaria1.

In contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, tuttavia, in alcune decisioni, pur condividendo l’orientamento consolidato che riconosce alla TIA (mera variante delle TARSU) natura tributaria, si afferma che l’assoggettamento ad IVA dell’importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti non sia stabilito sul presupposto della natura privatistica di tale onere, come dimostrerebbe il fatto che tale previsione normativa è stata introdotta quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa2. L’assoggettamento ad IVA prescinderebbe dalla natura tributaria3

Le Sezioni Unite4 riconoscono la tesi sostenuta dalla sezione V, affermando che la TIA 1 non è assoggettabile ad IVA.  Il fondamento è rintracciato negli elementi autoritativi che costituiscono la TIA (assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, totale predeterminazione dei costi da parte del  soggetto pubblico) e nell’ assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA5.

Venendo all’ordinanza della Cassazione n. 1507/2019 nella medesima si specifica che la natura privatistica della c.d. TIA 2, e dunque la sua portata innovativa e ontologicamente diversa rispetto alla precedente c.d. TIA 1 è stata definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, che ha previsto che “le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

La Cassazione conclude in modo chiaro e definitivo: non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della c.d. TIA 2, e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA.

In conclusione l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA 1 discende dalla natura tributaria mentre la TIA 2 ha natura privatistica e quindi è soggetta ad IVA.


1 Cass. Civ. Sez. V, n. 3293 del 2 marzo 2012.

2 Cass. Civ., Sez. I, n. 17994 del 14 agosto 2014.

3 Si menziona la tabella A del D.P.R.n.633/1972, n. 127 sexiesdecies, introdotto con D.L.n.557/1993 convertito in legge n.133/1994.  In tal senso Cass. Civ. Sez. I, n. 17788 del 16 ottobre 2012; Cass. Civ. Sez. I, n.  5297 del 5 marzo 2009; Cass.  Civ. n. 5298 del 5 marzo 2009.

4 Cassazione Civile, SS.UU, n. 5078 del 15 marzo 2016.

5 La necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, ai fini della imponibilità, risulta conforme a Corte giustizia, Sez. III del 20 giugno 2013, causa C-653/11; Sez. IV del 29 ottobre 2015, causa C- 174/14.

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