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La cassazione civile, Sez VI, dell’11 giugno 2019 nell’Ordinanza n.15706 ribadisce la distinzione tra la Tia 1 e la Tia 2: la TIA 2 ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA.
La TIA disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 è definita dal Legislatore solo “tariffa” e non anche “tributo” o “tassa”.
In passato l’incertezza intorno alla natura di tale prelievo si è tradotta nella questione di legittimità dell’attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie. La Corte costituzionale ha affermato che la TIA 1 presenta tutte le caratteristiche del tributo e non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, essendo una mera variante della TARSU e, quindi, conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima.
L‘orientamento dominante della cassazione, conformandosi alla Corte Costituzionale, propende per la natura tributaria della TIA 1.
La quinta sezione della Cassazione, conformandosi a tale pronuncia, costantemente ritiene l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA 1, discendente dalla natura tributaria1.
In contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, tuttavia, in alcune decisioni, pur condividendo l’orientamento consolidato che riconosce alla TIA (mera variante delle TARSU) natura tributaria, si afferma che l’assoggettamento ad IVA dell’importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti non sia stabilito sul presupposto della natura privatistica di tale onere, come dimostrerebbe il fatto che tale previsione normativa è stata introdotta quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa2. L’assoggettamento ad IVA prescinderebbe dalla natura tributaria3.
Le Sezioni Unite4 riconoscono la tesi sostenuta dalla sezione V, affermando che la TIA 1 non è assoggettabile ad IVA. Il fondamento è rintracciato negli elementi autoritativi che costituiscono la TIA (assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico) e nell’ assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA5.
Venendo all’ordinanza della Cassazione n. 1507/2019 nella medesima si specifica che la natura privatistica della c.d. TIA 2, e dunque la sua portata innovativa e ontologicamente diversa rispetto alla precedente c.d. TIA 1 è stata definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, che ha previsto che “le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
La Cassazione conclude in modo chiaro e definitivo: non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della c.d. TIA 2, e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA.
In conclusione l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA 1 discende dalla natura tributaria mentre la TIA 2 ha natura privatistica e quindi è soggetta ad IVA.