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Ai sensi dell’art. 15 comma 4 del D.M. n. 120/2014 si dispone che “In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d’iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in
lingua italiana:
a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste;
d) disponibilità dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
e) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli;
f) documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
Pertanto, nell’articolo in parola si legge che per le imprese e gli enti con sede legale all’estero la domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio. Tra la documentazione richiesta alla lett. c) compare l’attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste.
Il Comitato nazionale nella circolare n. 5 del 9 maggio 2019, recante applicazione delle disposizioni della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l’iscrizione all’albo nella categoria 6), fornisce ulteriori indicazioni riguardo all’iscrizione nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti).
In base all’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera1.
In particolare, quanto alla documentazione integrativa che le imprese che intendono effettuare esclusivamente attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada precisa che sussiste una sostanziale equipollenza tra la licenza comunitaria e l’autorizzazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità Europea e della Svizzera. Oltretutto, tale autorizzazione è subordinata a procedure di rilascio, uso e rinnovo equivalenti a quelle previste dal Regolamento CE 1072/2009.
Il Comitato chiarisce che:
l’autorizzazione rilasciata dall’autorità Svizzera può considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014;
il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all’articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014 è da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 per i soggetti in possesso di licenza comunitaria;
nel caso di trasporti transfrontalieri non trova applicazione quanto contenuto nella circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 circa la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.