Trasporto transfrontaliero di rifiuti: quali responsabilità in caso di spedizione illegale?

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Il Regolamento CE/1013/2006, al suo art. 24, definisce “illegali” le spedizioni di rifiuti compiute1:

 senza notifica a tutte le Autorità competenti interessate;

 senza l’autorizzazione delle Autorità stesse;

 con l’autorizzazione delle Autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

 in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;

 in un modo per il quale il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e, in particolare con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43 del regolamento (che disciplinano le esportazioni e le importazioni da e verso l’Unione Europea).

Sono altresì ritenute illegali le spedizioni di rifiuti elencati nell’allegato III (lista verde), III A o III B del regolamento (Ce) n. 1013/2006 o quelli destinati ad analisi di laboratori, laddove sia stato accertato che:

i. i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B;

ii. l’articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii. la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’Allegato VII.

Ebbene, in caso di spedizione illegale, il Legislatore europeo pone in capo al notificatore o al soggetto che organizza la spedizione (a seconda che la spedizione sia soggetta a procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta ovvero con procedura con obblighi generali di informazione):

 un obbligo di ripresa del carico dei rifiuti (art. 24 Reg. CE/1013/2006);

 un obbligo di sostegno delle spese di deposito e recupero dei rifiuti (art. 25 Reg. CE/1013/2006).

Quanto all’obbligo di ripresa, l’art. 24 Reg. CE/1013/2006 prevede che quando un’Autorità ritiene una spedizione illegale, essa è tenuta ad informare tempestivamente le altre Autorità competenti interessate, tra cui l’Autorità del paese di spedizione, la quale provvede affinché i rifiuti in questione siano fatti rientrare nel paese di sua giurisdizione da parte del notificatore.

Più precisamente, qualora il responsabile della spedizione illegale sia il notificatore o il soggetto che organizza la spedizione, sarà questi a doversi preoccupare della ripresa dei rifiuti.

Laddove, tuttavia, tale soggetto non venga identificato ovvero sia impossibilitato ad organizzare la ripresa dei rifiuti, a predisporre il rientro del carico entro i confini del paese di provenienza sarà la stessa Autorità del paese di spedizione.

Sul punto, si rileva, che le operazioni finalizzate alla ripresa del carico oggetto della spedizione giudicata illegale, possono essere evitate qualora i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti dall’Autorità del paese di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, in modo alternativo nel paese di destinazione o di origine, ovvero, in via residuale e salvo l’accordo di tutte le autorità competenti, in altro paese.

Le operazioni di ripresa devono avvenire entro 30 giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le Autorità competenti interessate dal momento in cui l’Autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle Autorità di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l’hanno prodotta.

L’art. 194 D.Lgs. 152/2006 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti richiama il Reg. 1013/2006, rinviando, tra l’altro, anche all’art. 50, il quale prevede che “gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. […]”.

A tal fine, il Legislatore nazionale ha dunque previsto, al suo art. 259 D.Lgs. 152/2006 che è punito chi effettua una spedizione transfrontaliera di rifiuti che integra la definizione di “spedizione illegale di rifiuti” ai sensi dell’art. 2, punto 35 del Reg. CE/1013/2006 (ex art. 26 Reg. CEE 1° febbraio 1993, n. 259) con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni, aumentata qualora la spedizione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

In caso di spedizione illegale, dunque, la sanzione di cui all’art. 259 D.Lgs. 152/2006 si aggiunge all’obbligo di ripresa o corretto smaltimento del carico di rifiuti incriminato e all’obbligo di sostegno delle relative spese poste dal Legislatore europeo in capo al soggetto responsabile.


1 Art. 2 punto 35 Reg. CE/1013/2006.
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