Un centro di raccolta gestito da un gestore del servizio pubblico potrebbe legittimamente accogliere rifiuti urbani e assimilati provenienti da utenze ubicate in comuni limitrofi?

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I centri di raccolta1 trovano regolamentazione specifica ai sensi del D.M. dell’8 aprile 20082 - così come modificato dal D.M. del 13 maggio 20093 che all’art. 1 - Campo di applicazione dispone che: “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee e per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.

Nella Premessa, penultimo capoverso, si legge che “Ritenuta la necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali de- stinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti …”.

Pertanto, “i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ” e possiamo affermare che non vi sono ostacoli ad un utilizzo intercomunale di un centro di raccolta (anche nel caso in cui sia gestito dal gestore del servizio pubblico)4. L’utilizzo intercomunale dei centri di raccolta, tra l’altro, è abitualmente confermata dai Piani di programmazione territoriale locali - quali i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti e i Piani d’Ambito dei rifiuti – che in generale prevedono tale utilizzo (o, comunque, non lo vietano).

Si specifica, a titolo informativo, che l’art. 2 comma 1 stabilisce che “La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia”. Il centro di raccolta, quindi, deve essere approvato (e non autorizzato) dal Comune quanto alla (sola) compatibilità urbanistica ed edilizia.

In conclusione si può affermare la legittimità dell’utilizzo intercomunale dei centri di raccolta (gestiti dal gestore del servizio pubblico5) i quali, infatti, possono correttamente ricevere i rifiuti urbani e assimilati provenienti delle utenze ubicate anche in altri comuni limitrofi.


1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del d.lgs n. 152/06 lett. mm), il centro di raccolta viene definito come un “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.

2 Decreto dell’8 aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

3 Decreto del 13 maggio 2009, recante “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

4 L’utilizzo intercomunale dei centri di raccolta, tra l’altro, è abitualmente confermata dai Piani di programmazione territoriale locali - quali i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti e i Piani d’Ambito dei rifiuti - che, infatti, generalmente prevedono tale utilizzo (o, comunque, non lo vietano).

5 Il gestore del servizio pubblico può legittimamente gestire un centro di raccolta a condizione che, ovviamente, sia in possesso della necessaria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

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