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Ai sensi del D.M. 08.04.20081, che disciplinava i centri di raccolta, si escludeva che il gestore del servizio pubblico potesse conferirvi rifiuti urbani e assimilati.
Espressamente l’art. 1 del decreto recitava: “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Poteva, quindi, affermarsi che i soggetti legittimati a conferire rifiuti presso il centro di raccolta fossero esclusivamente:
• le singole utenze (domestiche o assimilate);
• i soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
La situazione normativa, tuttavia, cambia all’indomani del D.M. 13 maggio 20092, che ha novellato il D.M. 13 maggio 2009 citato.
Si è, per quel che in questa sede interessa, modificato l’art. 1 del D.M. 08.04.2008, inserendo nel testo normativo la locuzione “anche attraverso il gestore del servizio pubblico”.
La stesura attualmente in vigore dell’art. 1, quindi, così recita: “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee e per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 13 maggio 2009, ne risulta che il centro di raccolta è preordinato all’ottimizzazione della raccolta differenziata onde consentire l’avvio al “recupero” o allo “smaltimento” in caso di parti non recuperabili di frazioni omogenee di rifiuti derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani conferiti:
• dalle singole utenze (domestiche o assimilate);
• da parte del gestore del servizio pubblico;
• dai soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
In conclusione, quindi, può affermarsi che in seguito alla modifica normativa conseguente al D.M. 13 maggio 2009, che ha novellato il D.M. 08.04.2008 si sé ampliato il novero dei soggetti legittimati al conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta. Non più solo le singole utenze (domestiche o assimilate) e i soggetti tenuti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, ma anche il gestore del servizio pubblico, che oggi può legittimamente conferire rifiuti.