Un guasto meccanico dell’impianto di depurazione può esonerare da responsabilità il titolare dell’impianto?

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La questione posta ha trovato anche recentemente soluzione in Cassazione1, dopo che il Tribunale riconosceva responsabilità per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, lett. a)2 del d. lgs. n. 152 del 2006) per aver effettuato un’immissione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi in acque superficiali. Si è ancora una volta argomentato in ordine al riconoscimento del caso fortuito a fronte di violazioni delle norme ambientali conseguenti ad un guasto tecnico dell’impianto. Si è seguito un filone consolidato in proposito.

L’orientamento giurisprudenziale, infatti, si pone a ritenere che il guasto meccanico anche se dovuto ad una molteplicità di fattori, infatti, non esonera da responsabilità il titolare dell’impianto. In assenza del verificarsi di una causa imprevedibile od inevitabile, si afferma una responsabilità del titolare dell’impianto che non è certamente oggettiva, ma colposa. Il fatto del guasto nel funzionamento dell’impianto di depurazione lungi dall’escludere vale a comprovare l’insufficienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa3.

In diverse occasioni si è affermato:

  • che il titolare di un insediamento produttivo ha un dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie attinenti al ciclo produttivo, ai presidi tecnici, all’organizzazione del lavoro, alla costante vigilanza. Pertanto, il guasto dell’impianto di depurazione non costituisce caso fortuito, quando poteva essere preveduto e comunque neutralizzato nelle sue conseguenze4;
  • che il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Quando, pertanto, eventi come la pioggia abbondante o freddo intenso, così come i guasti meccanici dell’impianto di depurazione o i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore5);
  • l’improvviso guasto verificatosi nell’impianto di decantazione dei fanghi che abbia causato lo sversamento dei reflui ed il relativo inquinamento idrico non costituisce ipotesi di caso fortuito che vale a scagionare da responsabilità in quanto non è né imponderabile né imprevedibile (caso fortuito), risultando i guasti meccanici tutt’altro che episodici ed occasionali6;
  • non integra l’ipotesi del caso fortuito il guasto meccanico dell’impianto, che è correttamente ascrivibile ad una condotta negligente, atteso che il soggetto era obbligato a mantenere l’impianto in condizioni di sicuro funzionamento ed a controllare costantemente l’efficacia dello stesso, non potendo annoverarsi nella categoria dei fattori inevitabili ed imprevedibili il guasto cd. improvviso di un meccanismo il cui funzionamento dipende dall’attività di manutenzione dello stesso7.

In conclusione, il fatto in sé del guasto nel funzionamento dell’impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall’escludere, vale a comprovare l’insufficienza delle misure predisposte (manutenzione) e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa.


1 Cass. Sez. III del 22 giugno 2017 n. 31262.

2 Art. 256, c.1 : “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi…”.

3 Ex multis: Cass. Sez. III, del 15 dicembre 1993 n. 1218.

4 Cass. Sez. III, del 27 settembre 1991 n. 10530.

5 Cass. Sez. III, del 29 marzo 1989 n. 8828.

6 Cass. Sez. V, del 6 agosto 1991, n. 9134.

7 Cass. Sez. III, del 15 novembre 2002, n. 1054.

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