Un mezzo registrato conto terzi può essere utilizzato per svolgere un’attività in conto proprio senza la prescritta licenza?

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La legge 6 giugno 2974, n. 2981, come noto, prevede due tipologie di attività di trasporto di cose ovverosia:

trasporto in conto proprio, il quale viene definito come il trasporto eseguito per esigenze proprie al sussistere delle seguenti condizioni:

- il trasporto avviene con mezzi di proprietà o in usufrutto;

- il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente del soggetto ma esclusivamente attività accessoria a quella principale;

- le merci trasportate appartengano alle stesse persone o società che svolgono il trasporto;

trasporto per conto di terzi definito come l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Ai sensi della normativa di settore entrambe le tipologie di trasporto necessitano di una apposita autorizzazione ai fini del regolare svolgimento dell’attività. Le stesse, tuttavia, seguono procedimenti autorizzativi diversi i quali, pertanto, si concludono con provvedimenti di natura differente. Ed invero, ai sensi dell’art. 32 (Licenze) della legge 298/1974 l’attività di trasporto in conto proprio è subordinata all’ottenimento di una apposita licenza rilasciata dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Ai sensi dell’art. 41 (Autorizzazioni) della stessa legge, invece, l’imprenditore che intendere svolgere attività di trasporto in conto terzi dovrà essere iscritto ad apposito albo e successivamente, dovrà ottenere apposita autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile.

In proposito è bene specificare che ogni Licenza ovvero Autorizzazione è rilasciata per ciascun veicolo e che, pertanto, un singolo mezzo di trasporto non potrà essere dotato, contemporaneamente, di licenza per il trasporto in conto proprio e autorizzazione per il trasporto in conto terzi. Ciò premesso, pertanto, la domanda naturalmente posta è se un veicolo possa essere utilizzato contemporaneamente per entrambe le attività pur in assenza di una delle due autorizzazioni/licenze.

A tale domanda risponde una sentenza della Cassazione Civile Sez. II, e precisamente la n. 13725 del 31/07/2012. In particolare, in tale occasione il giudice di legittimità si esprimeva sul ricorso di una società a seguito della contestazione della Polizia di Stato circa l’illegittimo utilizzo di un mezzo in conto proprio sprovvisto della relativa licenza, ma, allo stesso tempo, dotato dell’autorizzazione in conto terzi.

Ebbene, su tale questione la Corte testualmente recita che “Per l’esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dagli artt. 31 ss. della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’ altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31 lett. 3245/2007 b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale»”

In sostanza, pertanto, la Corte afferma che se è vero, da un lato, che le due attività di trasporto prevedono titoli abilitativi diversi ai fini del regolare svolgimento è d’altro canto vero che, poiché l’autorizzazione per il trasporto in conto terzi ha un contenuto più ampio e più dettagliato della licenza per il trasporto in conto proprio, si può ritenere che quest’ultima sia naturalmente ricompresa nella prima e dunque non necessaria ai fini dell’utilizzo di un mezzo autorizzato in conto terzi.


1 Legge 6 giugno 2974, n. 298 Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

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