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L’art. 256 del Testo Unico Ambientale prevede e punisce le attività di gestione non autorizzata dei rifiuti e segnatamente, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Ma perché il trasporto senza autorizzazione integri la fattispecie di reato, sono necessarie l’abitualità della condotta e la pluralità di trasporti?
La giurisprudenza è piuttosto univoca nel ritenere che, la fattispecie in commento rientri nei reati istantanei e non anche nei reati abituali in quanto:
• si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipizzata dalla norma incriminatrice;
• è sufficiente un unico trasporto ad integrare la condotta tipica.
Questo è quanto recentemente ribadito dalla Cassazione, in una sentenza dell’aprile scorso1, che ha precisato che, al più, è possibile escludere la rilevanza penale della condotta ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 256, nel caso in cui sia stato provato che, non solo la condotta era unica, ma altresì, anche assolutamente occasionale.
E segnatamente, nel caso oggetto di pronuncia, l’imputato era stato colto nell’atto di scaricare da un furgone (di proprietà della moglie) privo di autorizzazione, rifiuti misti costituiti da lavatrici, computer, reti, pannelli in metallo, stendini, carrelli della spesa, parte di arredamento, pneumatici, parti metalliche di veicoli a motore intrise d’olio.
La Suprema Corte, nello specifico, rigettando le censure della difesa che eccepiva la non dimostrata natura abituale della condotta, precisava che “secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605-01, nonchè, più di recente, Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255-01, e Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017, Angeloni, Rv. 270947-01). Semmai, la configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa quando la condotta oltre ad essere unica, sia anche assolutamente occasionale (cfr., specificamente, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305-01, la quale ha escluso l’occasionalità della condotta, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, atteso che l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali)”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che anche una sola condotta possa integrare la fattispecie di trasporto di rifiuti non autorizzato, in base alle circostanze di fatto e qualora non ne sia dimostrata la natura assolutamente occasionale.