Una ditta che produce miscele per vernici deve conseguire una specifica autorizzazione per l’uso dei solventi?

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Il Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a certe condizioni, assoggetta ad autorizzazione le attività in cui si ricorra all’uso dei c.d. Composti Organici Volatili. In tale categoria rientrano una serie molto ampia di composti, con caratteristiche fisiche e chimiche differenti, caratterizzati da una particolare volatilità1.

Le disposizioni sui Composti Organici Volatili sono contenute all’art. 275, D. Lgs. 152/2006 e all’allegato III alla parte V del medesimo. Più nello specifico, nell’allegato III sono individuate le attività soggette alla normativa in materia di COV, con puntuale indicazione delle soglie di rilevanza delle stesse.

Ebbene, tra tali attività, l’allegato III nella parte II, punto 7 richiama quella di fabbricazione di miscele per vernici con una soglia di consumo di solventi superiore a 100 t/anno.

Nondimeno, l’autorizzazione dei cov non è un provvedimento autonomo rispetto all’autorizzazione alle emissioni dell’impianto, e potrà essere conseguita, di norma con autorizzazione ordinaria ex art. 269 T.U.A., per le attività in deroga con adesione all’autorizzazione generale ex art. 272, comma 3 T.U.A. ovvero per le attività rientranti in autorizzazione integrata ambientale con AIA ex art. 29-sexies T.U.A.

In base all’art. 275 T.U.A., il gestore dell’attività deve presentare una domanda di autorizzazione:

  • sia per poter effettuare una delle attività individuate nell’allegato III parte II;
  • sia in caso di modifica del consumo di solvente, che faccia rientrare un’attività prima non soggetta ad autorizzazione, nelle soglie individuate nell’allegato III parte II.

L’autorizzazione stabilisce:

  • i valori limite di emissione;
  • le prescrizioni che devono essere rispettate.
  • le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto.

Più nello specifico essa indica il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

Il gestore è chiamato ad informare tempestivamente l’autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative.

La normativa prevede in capo al titolare dell’attività l’obbligo di redigere il c.d. piano di gestione dei solventi, disciplinato all’allegato III, parte V. Il piano è elaborato secondo cadenza prevista dall’autorizzazione ovvero almeno una volta all’anno ed ha la finalità di: consentire i controlli dell’autorità circa il rispetto dei valori limite; individuare le future opzioni di riduzione ed informare il pubblico. Il piano deve essere conferito all’Autorità Competente.

Alla luce di quanto esposto il gestore di un impianto ove si realizzi un’attività di fabbricazione di miscele per vernici, laddove abbia una soglia di consumo di solventi superiore a 100 t/anno, deve conseguire una autorizzazione alle emissioni per l’uso COV, di norma ex art. 269 T.U.A., al momento dell’avvio e tutte le volte che vi sia una modifica al sistema di produzione tale da determinare il superamento della soglia.


1 Art. 268 (Definizioni), D. Lgs. 152/2006: Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilita’ corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e’ considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa”.

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