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L’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del D. Lgs. 74/2000 sanziona l’ente che abbia emesso fatture connesse ad operazioni inesistenti.
Sul punto, occorre far rimando all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 il quale disciplina le cause di esclusione da appalti pubblici nonché gli elementi idonei ad essere valutati come gravi illeciti professionali, sulla base dei quali la Stazione Appaltante può decidere di esercitare la propria discrezionalità escludendo l’offerente che ne è affetto.
Nello specifico l’art. 80 del c.d. codice appalti, individua le cause di esclusione dall’affidamento di appalti pubblici e, per quanto d’interesse, al comma 5 lett. c) precisa che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
[…]
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Al fine di comprendere l’entità della locuzione gravi illeciti professionali, occorre far rimando alle Linee Guida dell’ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in cui l’Autorità ha ritenuto doveroso precisare che “Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito.
In particolare, rilevano salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80 del codice, le condanne non definitive per i reati di cui all’art. 80, co. 1 nonché i seguenti reati:
a. abusivo esercizio di una professione;
b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
c. reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001”.
Pertanto l’imputazione dell’art. 8 del D. Lgs. 74/2000, rappresenta un indice di grave illecito professionale e può comportare l’esercizio, da parte della Stazione Appaltante, del potere discrezionale di escludere l’operatore economico imputato dalla procedura ad evidenza pubblica, laddove ritenesse il comportamento illecito di questo ultimo indice della sua inaffidabilità.
Ciò posto, qualora dovesse accertarsi l’ipotesi delittuosa di cui sopra, l’operatore economico, per evitare l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, potrà adottare una o più misure c.d. self cleaning, ovvero strumenti organizzativi e risarcitori da porre in essere successivamente al verificarsi di una situazione di esclusione da procedura ad evidenza pubblica come disciplinate dal comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
In conclusione:
i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice Appalti e delle Linee Guida dell’ANAC n.6 di cui in narrativa, riceveranno come indice di grave illecito professionale, idoneo a consentire alla Stazione Appaltante di esercitare il potere discrezionale di esclusione dell’operatore economico imputato;
l’operatore economico, per evitare l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, può adottare una o più misure c.d. self cleaning, dimostrando di aver risarcito qualsiasi danno causato dal reato o illecito e di essersi riorganizzato per prevenire ulteriori reati o illeciti.