Contenuto
Il quesito trae origine dal dubbio sorto con riguardo all’inserimento dei riferimenti alla disciplina 231 nei documenti organizzativi interni di una Unità Locale Socio Sanitaria.
In merito all’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 occorre fare riferimento all’art. 1 il quale individua i soggetti cui la norma deve essere applicata precisando che:
“1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Per comprendere se nel comma 3 del citato articolo 1 vi rientrano le ULSS, occorre fare rimando al D.Lgs. 502 del 1992 che all’art. 3 (organizzazione delle unità sanitarie locali) comma 2 prevede che: “le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.
Detta disposizione quindi fa un chiaro rimando alla normativa regionale che può stabilire disposizioni maggiormente dettagliate anche con riguardo all’applicazione della disciplina 231.
Il legame tra la disciplina regionale e l’applicazione nel settore sanitario della disciplina 231 è normato con riguardo ai soggetti privati eroganti servizi del Sistema Sanitario Nazionale.
Detti soggetti, privati, devono dotarsi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al fine di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione (Cfr. art. 1 commi 2 e 5 lett. b) DM 70 del 2 aprile 2015) impegnandosi a rispettare gli standards qualitativi nell’erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA).
Sulla scia di tali disposizioni normative alcune regioni hanno dettagliato l’obbligatorietà del Modello 231 per i soggetti che operano nel sistema sanitario nazionale (citandone alcune: Regione Calabria, Abruzzo, Lazio e Lombardia).
Quanto alla Regione Veneto, a titolo esemplificativo per la presente trattazione, la stessa ha emanato una Delibera di Giunta Regionale, la n. 2120 del 2015 indicando per i soggetti privati operanti nella sanità, tra i requisiti obbligatori per il mantenimento della qualifica ovvero per ottenere l’accreditamento, anche l’adozione del Modello 231.
Ebbene, se i soggetti privati che intendono svolgere servizi connessi al sistema sanitario sono assoggettati agli oneri di cui al D.Lgs. 231/01 allora tanto più detta disciplina dovrà essere osservata dalle ULSS di cui al citato decreto 502/92.
A riprova di quanto assunto occorre far rimando alla Delibera dell’ANAC n. 1134 del 2017 la quale ha previsto per i soggetti pubblici, in controllo pubblico, partecipati pubblici, per gli enti pubblici economici e per le associazioni e gli ordini professionali l’applicazione, per quanto compatibile, della disciplina 231.
In particolare l’ambito soggettivo di applicazione della delibera ricalca l’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, per il quale la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche “agli enti pubblici economici e agli ordini professionali”.
In particolare detta delibera prevede che i soggetti di cui all’art. 2-bis c. 2 del D.Lgs. 33/2013 tenuti ad adottare le misure integrative ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono: “enti pubblici economici, […] società in controllo pubblico come definite dall’art. 2 c. 1 lett. m) D.Lgs. 175/2016, associazioni, fondazioni, […]”.
Appartenendo, dunque, le Aziende Sanitarie alla categoria degli enti pubblici economici (Cass. Civ. Sez. II n. 24640 del 2 dicembre 2016), le stesse rientrano nel novero di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/13 che stabilisce altresì l’ambito soggettivo della Delibera ANAC 1134/17.
Dovendo definire le Unità Locali Socio Sanitarie come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia patrimoniale, contabile, regolamentare e imprenditoriale e al tempo stesso come enti pubblici economici, dovranno intendersi soggetti alla disciplina 231. Resta in ogni caso il dubbio relativamente all’applicazione delle sanzioni connesse al decreto 231 non essendo detti soggetti inclusi nel novero dei destinatari della norma di cui all’art. 1 del medesimo decreto.