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Ai sensi e per gli effetti del Capitolo 1.3., Punto 1.3.1., dell’ADR 2017: “le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4., il cui campo di attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti devono essere addestrati conformemente all’1.3.2. prima di assumere delle responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata”.
Pertanto, la sopra citata disposizione normativa, quanto ai soggetti obbligati ad effettuare la formazione, li identifica con gli “operatori di cui al capitolo 1.4.”, il cui campo di attività comprende il trasporto di merci/rifiuti classificati ADR, e segnatamente con:
lo speditore1;
il trasportatore2;
il destinatario3;
gli altri operatori, quali
- il caricatore4;
- l’imballatore5;
- il riempitore6;
- ed il gestore di un contenitore cisterna o di una cisterna mobile7,
Quanto invece alle concrete modalità di formazione, le riconduce alle previsioni di cui al Punto 1.3.2. dell’Accordo, il quale impone una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni della persona interessata, secondo le seguenti declinazioni:
- Formazione di base: il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti l’Accordo ADR 20178.
- Formazione specifica: il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti ed alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto. Nel caso in cui il trasporto comporti una operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto9.
- Formazione in materia di sicurezza: il personale deve avere una formazione sui rischi ed i pericoli che tale tipo di trasporto comporta, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o di esposizione derivanti dal verificarsi di incidenti connessi al trasporto10.
In conclusione, rientrando lo speditore di rifiuti pericolosi tra i soggetti specificatamente indicati dalla norma ed esercenti un’attività di trasporto di merci pericolose, sarà obbligato a fornire una formazione adeguata al proprio personale, compatibilmente con le funzioni e le responsabilità in concreto svolte.