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Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, del DM 27 settembre 2010, la verifica di conformità dei rifiuti ammessi in discarica, deve essere effettuata dal gestore almeno una volta l’anno.
Ma che cosa si intende con “almeno una volta all’anno? Ovvero, per “anno” si intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell’anno e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo (anno solare) oppure il periodo di 365 giorni compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre (anno civile)?
Ai suddetti interrogativi ha recentemente risposto la Corte di Cassazione con la sentenza del 26 agosto 2019. N. 36400.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, infatti, il responsabile tecnico di una Società, il quale non aveva effettuato la verifica di conformità entro i dodici mesi successivi a quella precedente, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3 del TUA e condannato alla pena di 4.000 euro di ammenda, per inosservanza delle prescrizioni dell’AIA in materia di gestione di rifiuti rilasciata alla società, le quali richiamavano le disposizioni normative sopra citate del DM 27 settembre 2010.
Questo ultimo, quindi, ricorreva in Cassazione sostenendo, fra gli altri motivi, che il Tribunale di primo grado aveva erroneamente ritenuto che l’obbligo dovesse essere osservato ogni dodici mesi, piuttosto che, come avvenuto, una volta in ciascun anno solare.
Ebbene la Corte di Cassazione, nel valutare se con la locuzione “una volta all’anno” si fosse dovuto intendere:
• l’anno solare con la necessità di effettuare la verifica di conformità dei rifiuti ogni dodici mesi o
• l’anno civile con la possibilità, quindi, di porre in essere tale adempimento nell’arco di ciascun anno compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre, a prescindere dai mesi trascorsi dall’ultima verifica,
ha preferito tale ultima tesi.
Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che “il riferimento “all’anno” tout court sembra, di fatti richiamare l’anno civile, vale a dire il periodo da che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, poiché se il legislatore avesse invece inteso fare riferimento ad un lasso di tempo di durata annuale avente una differente decorrenza - in ipotesi, quella dell’ultima verifica di conformità effettuata - avrebbe dovuto statuirlo con una diversa, più chiara, previsione”.
A tal proposito, inoltre, i giudici hanno anche ricordato che medesimo orientamento “era stato seguito rispetto al significato da attribuirsi ad un’analoga disposizione, cioè quella contenuta nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 10, comma 2, lett. l) (recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) che prevede “l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltivi, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa”.
La Corte, invero, ha affermato che “detta previsione comporta che, ove il gestore ritenga di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto nel corso dell’anno di riferimento, detta presentazione non può essere differita oltre la data del 31 dicembre dell’anno in questione, pena la definitiva omissione della possibilità di adempiere tempestivamente all’obbligo prescritto e la conseguente integrazione del reato di previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4” (Sez. 3, n. 17903 del 16/06/2016, dep. 2017, Coletti, Rv. 269626)”.
La Suprema Corte, pertanto, ha annullato la sentenza nelle parti interessate dai motivi di cui sopra ed ha rimesso la questione al giudice del rinvio che, alla luce dell’orientamento dato dalla stessa, dovrà verificare se le prescrizioni AIA sono state effettivamente rispettate nel caso di specie.
In conclusione, quindi, con la locuzione “almeno una volta all’anno” di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, del DM 27 settembre 2010 relativa al termine di tempo entro cui il gestore della discarica deve effettuare la verifica di conformità dei rifiuti, si deve intendere l’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre dell’anno considerato) e non l’anno solare, ovvero dodici mesi dall’ultima verifica.