Descrizione
La nozione di deposito temporaneo contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. bb) del Testo Unico sull’Ambiente (TUA), non ha subito delle modifiche rilevanti ad opera del D. Lgs. 116/2020, tranne che nella parte della dicitura inziale, dove si fa espressamente menzione al “deposito temporaneo prima della raccolta”, definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”.
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