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Con Delibera 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020, l’ARERA adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità legata all’emergenza da COVID-19. In quest’ultima si disponevano prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 che ha colpito anche il nostro Paese. Nel dettaglio, quanto ai corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati si prevedevano alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche nell’ottica del principio “chi inquina paga” sulla base della minore quantità di rifiuti producibili alla stregua della sospensione delle relative attività.
Tornando alla delibera di giugno, l’articolo 1 reca “Elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19”. Così, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, l’ente territorialmente competente può integrare gli obiettivi di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con un ulteriore obiettivo che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19. Qualora intenda avvalersi di ciò nella predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020 potrà determinare le entrate tariffarie di riferimento per garantire la copertura dei costi relativi all’emergenza da COVID-19 secondo le disposizioni di cui alla Delibera stessa.
Peraltro, si legge nel comunicato stampa di ARERA, che gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie, potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate.
Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente avesse già trasmesso all’Autorità la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2020, esso potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite l’apposita procedura che verrà resa sul sito dell’Autorità.
Inoltre, gli Enti che, in forza della precedente delibera dell’ARERA 158/2020, abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, pari al minor gettito registrato per l’anno 2020.
Qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi di tale facoltà, allora rimangono valide le pertinenti determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti per assumere gli atti nei termini previsti dalla normativa vigente, in materia di predisposizione dei piani economico-finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, per l’anno 2020.
L’articolo 2 della delibera reca invece “Modifiche e integrazioni al MTR a seguito dell’emergenza COVID-19”; l’articolo 3 “Clausola integrativa dei contratti di affidamento del servizio in essere”; l articolo 4 “Strumenti di copertura dell’esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF”.
In conclusione le indicazioni di cui si tratta sono contenute nella recente Delibera di ARERA 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020.