Descrizione
La questione relativa alla qualificabilità di uno pneumatico usato ricostruibile come rifiuto o come prodotto è stata da sempre oggetto di grande dibattito sia in seno alla dottrina che nelle aule dei Tribunali.
Se, infatti, da un lato non vi sono dubbi in ordine alla classificazione come prodotto di uno pneumatico consumato ma ancora in condizioni di svolgere la propria funzione, dall’altro non è altrettanto facile stabilire se uno pneumatico usurato ma suscettibile di ricostruzione debba o meno essere considerato un rifiuto.
Da diversi anni la Corte di Cassazione è giunta a ritenere che le operazioni di ricostruzione non costituiscano un trattamento di recupero ma che rappresentino una mera attività di risanamento di un bene che non è mai divenuto rifiuto.
L’orientamento in questione presta tuttavia il fianco ad alcune critiche sia con riferimento alla correttezza dell’interpretazione della definizione di PFU offerta dal DM 182/2019, sia sul fronte dell’individuazione del soggetto tenuto a stabilire se uno pneumatico usato debba essere classificato o meno come ricostruibile e dei criteri sottesi a tale valutazione.
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