Cosa prevede il nuovo reato di cui all’art. 493-quater del Codice Penale

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Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 recante “attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre scorso ed ha apportato alcune modifiche al Codice Penale. Fra queste si segnala l’introduzione del nuovo art. 493-quater rubricato “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Le condotte punite da tale norma sono molteplici, tuttavia, le stesso sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale fattispecie di reato, pertanto, è finalizzata a punire condotte che sono finalizzate alla realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali delitti.


Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 recante “attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto è entrato in vigore il 14 dicembre scorso ed ha apportato alcune modifiche al Codice Penale. Fra queste si segnala l’introduzione del nuovo art. 493-quater rubricato “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Le condotte punite da tale norma sono molteplici, tuttavia, le stesso sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale fattispecie di reato, pertanto, è finalizzata a punire condotte che sono finalizzate alla realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali delitti.

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