DDL Salva Mare e i rifiuti casualmente raccolti

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Il 9 novembre 2021 il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati il 24 novembre 2019, cosiddetto Ddl Salva Mare che comprende le “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare”.

Ed invero, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati, essi vengono, innanzitutto, equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’art. 2 del decreto e vengono ricompresi nella definizione di rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006, modificandolo.

La gestione semplificata prevede che essi siano conferiti all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura all’atto del conferimento.

Il conferimento è reso gratuito, come incentivo, ed i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono ridistribuiti sull’intera collettività attraverso la copertura con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti.

Il conferimento si configura, poi, come deposito temporaneo ai sensi[1], ossia come quel raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta secondo le condizioni di cui all’art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

[1] Art. 183 1 comma lett. bb) “deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis”.

 


Il 9 novembre 2021 il Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati il 24 novembre 2019, cosiddetto Ddl Salva Mare che comprende le “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare”.

Ed invero, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati, essi vengono, innanzitutto, equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’art. 2 del decreto e vengono ricompresi nella definizione di rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006, modificandolo.

La gestione semplificata prevede che essi siano conferiti all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura all’atto del conferimento.

Il conferimento è reso gratuito, come incentivo, ed i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono ridistribuiti sull’intera collettività attraverso la copertura con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti.

Il conferimento si configura, poi, come deposito temporaneo ai sensi[1], ossia come quel raggruppamento di rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta secondo le condizioni di cui all’art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

[1] Art. 183 1 comma lett. bb) “deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis”.

 

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