DDL Salva Mare e i rifiuti volontariamente raccolti

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Si parla anche di rifiuti volontariamente raccolti come di quei rifiuti “raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purchè non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” nell’ambito di specifiche campagne di pulizia.

Con queste ultime si intende “l’iniziativa preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” organizzata su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Ciò, secondo le modalità che sono rimesse ad un decreto ministeriale - Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento. Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo l’attività oggetto dell’istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni, salva la facoltà per l’autorità competente di adottare provvedimenti di divieto o prosecuzione.

Soggetti promotori delle campagne di pulizia possono essere enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, i gestori degli stabilimenti balneari, ecc., nonché gli enti del terzo settore e quelli gestori delle aree protette.


Si parla anche di rifiuti volontariamente raccolti come di quei rifiuti “raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purchè non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” nell’ambito di specifiche campagne di pulizia.

Con queste ultime si intende “l’iniziativa preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” organizzata su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Ciò, secondo le modalità che sono rimesse ad un decreto ministeriale - Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento. Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo l’attività oggetto dell’istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni, salva la facoltà per l’autorità competente di adottare provvedimenti di divieto o prosecuzione.

Soggetti promotori delle campagne di pulizia possono essere enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, i gestori degli stabilimenti balneari, ecc., nonché gli enti del terzo settore e quelli gestori delle aree protette.

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