Delega di funzioni ambientali, “no” a soggetto esterno!

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 46689/2023, ribadisce che in materia ambientale non è mai configurabile una delega di funzioni nei confronti di un soggetto esterno alla compagine aziendale.

La decisione origina dal ricorso avverso la sentenza che giudicava colpevole del reato di cui all’art. 137, comma 5, TUA, il legale rappresentante di una società operante nel settore caseario, per aver superato i limiti di scarico delle acque reflue derivanti dalla lavorazione aziendale.

Tra i motivi di ricorso, si lamentava l’erronea affermazione di responsabilità, in quanto il ricorrente aveva stipulato un contratto con una diversa società per il controllo e la manutenzione dell’impianto. In tal quadro, il superamento dei limiti doveva essere imputabile ad un malfunzionamento imprevisto dello stesso impianto che non poteva essergli ascritto, tra l’altro, a fronte della delega delle funzioni di direzioni e vigilanza sul funzionamento dell’impianto.

Al riguardo, gli Ermellini sostengono che nel caso di specie non è configurabile una delega di funzioni, posto il mancato rispetto dei principi declinati dalla giurisprudenza in materia. Nello specifico, non è configurabile una delega nei confronti di un soggetto esterno; inoltre, in merito al riferimento al direttore dello stabilimento, la Corte sottolinea che nessuna confutazione è stata articolata dalla difesa in ordine all’inconsistenza della cifra, in relazione alla quale avrebbe avuto autonomia di spesa, nonché alla mancanza di competenze del dipendente in materia chimici-ambientale.

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