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È ormai noto ai più che la delega di funzioni in materia di sicurezza ex art. 16 del TUS, applicata anche nel settore ambientale, rappresenta quello strumento utilizzato nelle imprese per suddividere fra più soggetti le responsabilità del Datore di Lavoro e garantire un controllo più diffuso sull’operato dei lavoratori.
Quello che è meno noto è che il rapporto che si instaura fra Datore di Lavoro delegante e delegato, è un rapporto basato sull’intuitu personae.
La delega di funzioni infatti è caratterizzata dall’elemento della personalità̀ derivante dall’accettazione per iscritto dal delegato e dal possesso, in capo al delegato, di tutti i requisiti di professionalità̀ ed esperienza richiesti dalla specifica funzione oggetto di delega per cui viene scelto.
L’intuitu personae che caratterizza la scelta del delegato per i requisiti di capacità professionale ed esperienza, inoltre, non si configura solo rispetto a questo ultimo, ma anche rispetto al Datore di Lavoro (delegante) che soggettivamente sceglie il delegato sulla base di una propria ed autonoma valutazione.
Anche il delegante infatti è chiamato a scegliere intuitu personae il delegato, alla luce del fatto che, in caso di scelta impropria del collaboratore, permarrebbe la responsabilità̀ del delegante (culpa in eligendo).
Ebbene, tale assunto ha non poche conseguenze nell’ambito delle organizzazioni aziendali in quanto, laddove dovesse variare una delle due figure del rapporto, lo stesso cesserà di esistere unitamente alla relativa delega, con la conseguenza che si dovrà procedere ad un nuovo conferimento di deleghe laddove si volesse mantenere la suddivisione di funzioni.