Deroghe al luogo di deposito temporaneo

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Il deposito temporaneo sancito all’art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006, inteso come il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, è sottoposto alle condizioni di liceità espresse dal medesimo articolo.

All’interno della suddetta norma, invero, il legislatore espressamente prevede due tipologie di deroghe alla circostanza per cui lo stesso debba svolgersi presso il luogo in cui i rifiuti sono prodotti da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

In particolare, è previsto che esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Ciò può essere ad esempio ricondotto ai c.d. RAEE, ossia i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in cui il produttore dell’apparecchiatura è responsabile di quest’ultima dal momento in cui viene immessa sul mercato sino al suo recupero/smaltimento. Ebbene, per tali categorie di rifiuti la normativa di riferimento prevede che il deposito temporaneo possa essere tenuto presso i punti vendita.

Ancora, poi, per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Anche tale fictio iuris consentirebbe, quindi, di considerare lecito e regolare un deposito temporaneo che non sia svolto presso il luogo di produzione dei rifiuti ma nei pressi dei punti vendita dei relativi prodotti.

 


Il deposito temporaneo sancito all’art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006, inteso come il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, è sottoposto alle condizioni di liceità espresse dal medesimo articolo.

All’interno della suddetta norma, invero, il legislatore espressamente prevede due tipologie di deroghe alla circostanza per cui lo stesso debba svolgersi presso il luogo in cui i rifiuti sono prodotti da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

In particolare, è previsto che esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Ciò può essere ad esempio ricondotto ai c.d. RAEE, ossia i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in cui il produttore dell’apparecchiatura è responsabile di quest’ultima dal momento in cui viene immessa sul mercato sino al suo recupero/smaltimento. Ebbene, per tali categorie di rifiuti la normativa di riferimento prevede che il deposito temporaneo possa essere tenuto presso i punti vendita.

Ancora, poi, per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Anche tale fictio iuris consentirebbe, quindi, di considerare lecito e regolare un deposito temporaneo che non sia svolto presso il luogo di produzione dei rifiuti ma nei pressi dei punti vendita dei relativi prodotti.

 

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