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Deposito temporaneo dei rifiuti e onere della prova: risponde la giurisprudenza
Nell’ambito di un procedimento penale per deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 256, 2 comma del D. Lgs. n. 152/2006 a chi spetta l’onere di dimostrare la liceità del deposito?
A questa domanda la giurisprudenza ha espressamente risposto, anche con la recente sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 35410/2021 che si conforma ad un orientamento ormai consolidato.
Il deposito temporaneo è, infatti, correttamente tenuto se rispetta tutti i requisiti e le condizioni imposte dalla legge secondo l’attuale art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore nel caso di specie il previgente art. 183 1 comma lett. bb).
Nel caso di interesse, invero, si evidenziava lo stato di totale abbandono dei materiali, plurimi e di diversa natura, tali da far ritenere la sussistenza di un deposito incontrollato.
Di diverso avviso, gli imputati i quali ritenevano che non fosse stata dimostrata la natura di rifiuti dei materiali in questione e, dunque, non poteva configurarsi il reato ascrittogli ancor più poiché essi praticavano una “economia circolare” interna all’azienda riutilizzando tutti i materiali.
Tale circostanza, tuttavia, già suggestiva, non era stata in alcun modo provata dagli stessi. Ne era stata provata alcuna delle condizioni di liceità e regolarità previste dal legislatore per il deposito temporaneo.
Veniva così dichiarato infondato il ricorso avverso la sentenza di condanna nei confronti degli imputati per aver depositato in maniera incontrollata rifiuti anche pericolosi, non dimostrando l’effettivo riutilizzo degli stessi, nonché la realizzazione di una paventata “economia circolare”.
Pertanto, la Corte è arrivata a ribadire che in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cd. controllato o temporaneo, di cui all’art. 183 D. Lgs. n. 152/2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.