La nomina del nuovo datore di lavoro e le conseguenze in materia di subdeleghe

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Le sub-deleghe di funzioni sono l’atto con cui il soggetto delegato dal Datore di Lavoro, a sua volta delega parte delle proprie responsabilità ad altro soggetto detto sub-delegato.

Le sub-deleghe, tuttavia, come previsto dall’art. 16 del decreto 81 del 2008, devono essere conferite dal delegato, previa intesa con il Datore di Lavoro.

In ragione di tale previsione normativa, quindi, si deve considerare che la sorte delle sub-deleghe è sempre legata alla figura del Datore di Lavoro e che, quindi, in caso di nomina di un nuovo Datore, le stesse, esattamente come accade per le deleghe, cesseranno di esistere.

Si deve considerare, infatti, che il rapporto che lega il Datore di Lavoro delegante al delegato, è un rapporto caratterizzato dall’intuitu personae, ovvero dal fatto che la scelta del delegato tiene conto delle personali capacità e professionalità̀ di questo ultimo ed è rimessa alla scelta personale del Datore di Lavoro, con la conseguenza che ogni modifica soggettiva di tale rapporto ne comporta la cessazione unitamente alla relativa delega.

Ciò si verifica anche in relazione alle sub-deleghe, in quanto le stesse sono comunque autorizzate dal Datore di Lavoro; anche in tale caso, quindi, rileva la scelta intuitu personae del Datore di Lavoro di autorizzare o meno le sub-deleghe con la conseguenza che la sostituzione dello stesso, comporta la cessazione delle sub-deleghe e la necessità di effettuare un nuovo conferimento, laddove si volesse mantenere la figura del sub-delegato.


Le sub-deleghe di funzioni sono l’atto con cui il soggetto delegato dal Datore di Lavoro, a sua volta delega parte delle proprie responsabilità ad altro soggetto detto sub-delegato.

Le sub-deleghe, tuttavia, come previsto dall’art. 16 del decreto 81 del 2008, devono essere conferite dal delegato, previa intesa con il Datore di Lavoro.

In ragione di tale previsione normativa, quindi, si deve considerare che la sorte delle sub-deleghe è sempre legata alla figura del Datore di Lavoro e che, quindi, in caso di nomina di un nuovo Datore, le stesse, esattamente come accade per le deleghe, cesseranno di esistere.

Si deve considerare, infatti, che il rapporto che lega il Datore di Lavoro delegante al delegato, è un rapporto caratterizzato dall’intuitu personae, ovvero dal fatto che la scelta del delegato tiene conto delle personali capacità e professionalità̀ di questo ultimo ed è rimessa alla scelta personale del Datore di Lavoro, con la conseguenza che ogni modifica soggettiva di tale rapporto ne comporta la cessazione unitamente alla relativa delega.

Ciò si verifica anche in relazione alle sub-deleghe, in quanto le stesse sono comunque autorizzate dal Datore di Lavoro; anche in tale caso, quindi, rileva la scelta intuitu personae del Datore di Lavoro di autorizzare o meno le sub-deleghe con la conseguenza che la sostituzione dello stesso, comporta la cessazione delle sub-deleghe e la necessità di effettuare un nuovo conferimento, laddove si volesse mantenere la figura del sub-delegato.

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