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L’art 1 (Soggetti) del D. Lgs. 231/2001, specifica che “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.
In ragione di tale norma, quindi, non vi sono dubbi che i consorzi rientrino negli enti soggetti alla disciplina 231. Tuttavia non vi rientrano tutte le tipologie di consorzi.
Il Codice Civile, infatti, disciplina due tipologie di consorzio, uno “interno” e l’altro “esterno”.
Il consorzio interno è costituito per regolare e coordinare l’attività interna delle singole consorziate e, pertanto, non possiede la capacità di intrattenere rapporti con i terzi ed è privo di autonomia giuridica e patrimoniale.
Il consorzio con rilevanza esterna invece, ha una propria individualità come ente, dovendosi anche dotare di organi di amministrazione e rappresentanza legale e di un patrimonio comune che risponde delle obbligazioni assunte dal Consorzio.
Soltanto i consorzi che svolgono attività esterna, quindi, sono soggetti alla applicazione della disciplina del D. Lgs. 231/2001 in quanto “enti forniti di personalità giuridica”.
Allo stesso modo si ritengono assoggettabili alla disciplina di cui al decreto 231 anche le società consortili ex art. 2615-ter c.c., in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza, sebbene le stesse perseguano lo scopo consortile-mutualistico, mantengono comunque la struttura propria dello schema societario prescelto che, in tale caso, è quello delle società di capitali) e, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 231.