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Il Testo Unico ambientale prevede la facoltà per il proprietario incolpevole del sito contaminato, ovvero per qualunque interessato, di provvedere volontariamente agli oneri di bonifica che, ai sensi del principio “chi inquina paga” spetterebbero al responsabile dell’inquinamento.
Tuttavia, per tali soggetti, ai sensi dell’art. 253 TUA, il legislatore ambientale prevede il “(…) diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito”.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il descritto diritto di rivalsa è sottoposto alla condizione del rispetto della procedura amministrativa prevista dalla legge.
Pertanto, nelle ipotesi in cui i suddetti soggetti non provvedano agli interventi di bonifica nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, gli stessi dovranno sopportare i costi della bonifica.