Le modifiche al deposito temporaneo

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Quanto al deposito temporaneo dei rifiuti il recente intervento del D. Lgs. 116/2020 ha apportato delle modifiche alla norma di riferimento trasferendo, di fatto, il previgente art. 183 1 comma lett. bb) nell’attuale art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Ma ciò ha comportato modifiche alle condizioni per la corretta tenuta del deposito temporaneo previste dal legislatore?

Invero, non vi sono stati interventi modificativi dei criteri e condizioni del deposito temporaneo che, quindi a titolo esemplificativo, deve essere svolto nel luogo di produzione dei rifiuti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti secondo criteri quantitativi o temporali e nel rispetto delle condizioni di etichettatura ed imballaggio.

Tuttavia, sono state inserite all’interno nel nuovo art. 185 bis particolari deroghe sulla tenuta del deposito temporaneo già previste, invero, dal legislatore all’interno del TUA quanto a:

  • esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  • per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.


Quanto al deposito temporaneo dei rifiuti il recente intervento del D. Lgs. 116/2020 ha apportato delle modifiche alla norma di riferimento trasferendo, di fatto, il previgente art. 183 1 comma lett. bb) nell’attuale art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Ma ciò ha comportato modifiche alle condizioni per la corretta tenuta del deposito temporaneo previste dal legislatore?

Invero, non vi sono stati interventi modificativi dei criteri e condizioni del deposito temporaneo che, quindi a titolo esemplificativo, deve essere svolto nel luogo di produzione dei rifiuti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti secondo criteri quantitativi o temporali e nel rispetto delle condizioni di etichettatura ed imballaggio.

Tuttavia, sono state inserite all’interno nel nuovo art. 185 bis particolari deroghe sulla tenuta del deposito temporaneo già previste, invero, dal legislatore all’interno del TUA quanto a:

  • esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
  • per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

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