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Il decreto 231 è stato di recente oggetto di importanti modifiche che, sia direttamente che indirettamente, hanno aumentato le possibilità per gli enti di incorrere in una eventuale responsabilità amministrativa dipendendente da reato.
Si segnala, infatti, che con il D. Lgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Con la previsione di tale norma sono stati introdotti ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti fra cui, ad esempio, il delitto di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" c.p. di cui all’art. 493-ter c.p. o ancora il reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p.
Aumentano, quindi, le condotte criminose dalle quali, se vi è un interesse o un vantaggio per l’ente, può derivare la responsabilità amministrativa dello stesso.
Ma le novità non finiscono qui! è stato pubblicato infatti anche il D. Lgs. n. 195 del 2021, attuativo della Direttiva Europea n. iUE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Mediante tale decreto legislativo entrato in vigore il 15 dicembre 2021, infatti, sono state ritoccate alcune norme del Codice penale e nello specifico il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., il riciclaggio art. 648-bis c.p., l’autoriciclaggio art. 648-ter.1 c.p. e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-ter c.p..
In particolare, è stato esteso il novero delle attività criminose da cui generano i beni riciclati, con ciò a dire che da ora in poi il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati di cui sopra potranno provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali e da delitti colposi.
Tale modifica normativa, pertanto, si ripercuote anche sulla disciplina 231 in quanto le fattispecie che sono state oggetto di revisione e, quindi gli artt. 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 sono tutti reati presupposto previsti nel decreto 231 all’art. 25-octies e, dunque, il fatto che ne siano stato esteso l’ambito di operatività, coinvolge anche gli enti per cui aumentano le possibilità di incorrere nella realizzazione degli stessi.